Fallimento in Cassazione, nessun potere del curatore di rinunciare al ricorso (Cass. civ. Sez. I n. 6642 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il fallimento di una parte sopravvenuto nel giudizio di Cassazione non ne determina l’interruzione, trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio; il giudizio prosegue tra le parti originarie e il difensore della parte fallita conserva il potere di rappresentarla in virtù della procura speciale. Ne consegue che il curatore non è legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito e, in particolare, non può rinunciare al ricorso proposto dalla società anteriormente all’apertura della procedura concorsuale. L’accertamento e l’interpretazione del giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in un diverso giudizio costituiscono attività riservate al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo per violazione dell’art. 2909 cod. civ. o per vizi di motivazione specificamente dedotti, non potendo sollecitare indagini sul contenuto sostanziale della pronuncia.
Il Fatto
Una società aveva agito in giudizio nei confronti di una banca per ottenere la declaratoria di nullità di rapporti di swap, di conti correnti e di una scrittura privata transattiva, stipulata per estinguere il derivato mediante il versamento di una somma ottenuta con un mutuo chirografario. Il Tribunale e, in secondo grado, la Corte d’appello avevano accolto l’eccezione di giudicato sollevata dalla banca, rilevando che le domande proposte erano già state oggetto di un precedente giudizio definito con sentenza passata in giudicato.
La società propone ricorso per cassazione con tre motivi. Nelle more del giudizio di legittimità interviene il fallimento della ricorrente, dichiarato con sentenza del 3.9.18, che deposita istanza di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, rinuncia accettata dalla controricorrente. Il Procuratore Generale chiede dichiararsi l’estinzione. La Corte, dopo ordinanza interlocutoria del 2023, rinvia la causa alla pubblica udienza per approfondire l’ammissibilità dell’intervento del fallimento e l’efficacia della rinuncia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione che ha determinato il rinvio: l’efficacia della rinuncia proposta dalla società in bonis rispetto all’estinzione del giudizio limitatamente al fallimento, essendo la rinuncia regolarmente accettata. Richiamando il consolidato orientamento di legittimità, la Corte ribadisce che il fallimento di una parte sopravvenuto in Cassazione non determina l’interruzione del processo ex artt. 299 e ss. c.p.c., perché il giudizio è dominato dall’impulso d’ufficio.
Da ciò deriva che il curatore non è legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito, non essendo ipotizzabili nel giudizio di legittimità gli adempimenti dell’art. 302 c.p.c. e non sussistendo alcun onere di riassunzione nei confronti della curatela. La Corte conferma l’indirizzo tradizionale respingendo le obiezioni della dottrina critica: la struttura del giudizio di legittimità impone alla parte un particolare onere di attenzione, e la piena tutela del diritto di difesa è assicurata dalla sopravvivenza della procura speciale rilasciata al difensore.
Il curatore può certamente intervenire in cassazione per tutelare gli interessi della massa dei creditori, nei limiti delle residue facoltà difensive. Tuttavia, l’intervento ad adiuvandum riconosciuto da Cass. n. 30785/23 non è pertinente al caso concreto: qui il curatore non si limita a sostenere il ricorso, ma intende rinunciarvi, e non può subentrare alla parte fallita proprio perché il processo non si interrompe e prosegue tra le parti originarie.
La Corte dichiara pertanto l’inconfigurabilità del potere del curatore fallimentare di rinunciare al ricorso proposto dalla società prima dell’apertura della procedura concorsuale. Quanto ai tre motivi, esaminati congiuntamente, essi sono inammissibili: le censure tendono a provocare indagini sul contenuto sostanziale della pronuncia impugnata, anche mediante esame documentale, risolvendosi in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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