Responsabilità del Comune per contaminazione da discarica comunale (Cons. Stato n. 5475 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di bonifiche, la responsabilità per la contaminazione della falda non è circoscritta all’autore materiale dell’inquinamento, ma si estende al soggetto che, titolare delle autorizzazioni ambientali e dei connessi poteri di vigilanza e controllo, abbia la capacità di gestire o controllare l’attività pericolosa. L’assegnazione della gestione della discarica a un concessionario privato mediante convenzione non elimina la responsabilità dell’ente locale, poiché gli obblighi derivano dalla titolarità dei provvedimenti abilitativi. Il nesso eziologico tra la fonte e l’inquinamento si accerta con il criterio civilistico del “più probabile che non”, non con quello penalistico dell’oltre ogni ragionevole dubbio, e può essere desunto da presunzioni semplici purché fondate su indizi gravi, precisi e concordanti.

Il Fatto

Il Comune appellante ha impugnato il provvedimento con cui la Provincia lo ha individuato quale corresponsabile della contaminazione delle acque sotterranee a valle di una discarica per rifiuti urbani sita nel territorio comunale. La discarica era stata realizzata in forza di una convenzione e la gestione affidata a una società concessionaria, subentrata nel tempo ad altra impresa. Il Comune ha sempre mantenuto la titolarità delle autorizzazioni all’esercizio.

Nel 2005 l’agenzia regionale per l’ambiente ha riscontrato il superamento dei valori tabellari in un piezometro a valle, per manganese, nichel, ammoniaca e nitrati. Successivamente sono emerse contaminazioni da sostanze perfluoroalchiliche. Dopo un sequestro preventivo e una condanna penale del gestore per violazione della disciplina dei rifiuti, la Provincia ha avviato il procedimento ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006 e, con determinazione dirigenziale, ha individuato il gestore, il Comune e il proprietario di un fondo limitrofo quali responsabili. Il TAR ha respinto il ricorso del Comune, che ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i motivi sulla responsabilità e sul nesso causale. Richiama la giurisprudenza amministrativa e la giurisprudenza europea sul principio “chi inquina paga”, secondo cui la causalità va intesa come aumento del rischio ascrivibile all’operatore. L’autorità competente può presumere il nesso quando disponga di indizi plausibili, quali la vicinanza dell’impianto all’inquinamento e la corrispondenza tra le sostanze rinvenute e i componenti impiegati nell’attività.

La Corte ribadisce che il procedimento amministrativo e il processo penale adottano parametri probatori diversi. Il primo si fonda sul criterio del “più probabile che non”; il secondo sulla regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio ex art. 533 cod. proc. pen. Tale divergenza spiega perché una condanna penale del gestore non escluda la responsabilità amministrativa di altri soggetti. La sentenza penale ha accertato che l’inquinamento è in correlazione causale con la condizione della discarica, e la Provincia ha legittimamente valorizzato tale accertamento in termini oggettivi.

Quanto alla posizione del Comune, il Collegio conferma che la responsabilità non è stata ricollegata alle competenze istituzionali in materia di rifiuti, bensì alla titolarità delle autorizzazioni e ai poteri di vigilanza e controllo disciplinati in sede convenzionale. Il Comune può assumere la veste di operatore ai sensi dell’art. 2, comma 6, direttiva 2004/35/CE, che comprende il titolare del permesso o dell’autorizzazione. Le convenzioni prevedevano inoltre, a partire dal terzo anno, obblighi di asportazione e trattamento del percolato in capo al Comune, con commissioni tecniche di sorveglianza.

Le censure sull’incompletezza dell’istruttoria sono dichiarate generiche: l’agenzia ha confermato che i contaminanti presentavano la stessa impronta del liquido delle vasche. Il soggetto individuato non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di responsabilità di terzi, ma deve documentare la reale dinamica causale. Infine, i motivi procedimentali sono respinti: il Comune ha partecipato a tutte le fasi e la richiesta di avviare un nuovo procedimento non aveva ragione d’essere, essendo quello ex art. 244 già in corso. L’appello è respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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