Silenzio assenso non applicabile agli incentivi per l’efficienza energetica (Cons. Stato n. 5459 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso di cui all’art. 20 della legge n. 241/1990 non è applicabile ai procedimenti per l’ottenimento o il mantenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per l’efficienza energetica, in quanto riconducibili alla materia ambientale e pertanto compresi tra le deroghe previste dal comma 4 della medesima disposizione. La finalità ambientale della concessione degli incentivi statali non muta in ragione del momento in cui il beneficio è riconosciuto. Pertanto la natura ambientale della disciplina permane anche quando l’istanza riguardi la spettanza dei titoli di efficienza energetica per un intervento di efficientamento già eseguito. Esclusa in radice l’applicabilità dell’istituto, resta assorbita ogni ulteriore questione sulla configurabilità del silenzio-inadempimento.
Il Fatto
Una società operante nel settore della produzione del cemento aveva presentato al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. un’istanza per il ritiro del provvedimento con cui il Gestore aveva rigettato la richiesta di verifica e certificazione a consuntivo, riferita a un intervento di miglioramento dell’efficienza energetica nel processo produttivo di uno stabilimento.
Avverso quel diniego la società aveva proposto ricorso al TAR Lazio, domandando in via principale l’accertamento del silenzio-assenso formatosi sull’istanza presentata ai sensi dell’art. 56, commi 7 e 8, del d.l. n. 76/2020, e in subordine del silenzio-inadempimento. Il TAR respingeva la domanda principale e dichiarava improcedibile quella subordinata per sopravvenuta carenza d’interesse dichiarata dalla stessa ricorrente. La società ha proposto appello, contestando le ragioni del rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta preliminarmente un profilo processuale: l’istanza di rinvio dell’udienza presentata dall’appellante deve intendersi tacitamente rinunciata, non avendo la parte insistito nella successiva memoria e avendo anzi richiesto il passaggio in decisione senza discussione orale. Nel merito, la stessa istanza non sarebbe comunque accoglibile per difetto dei presupposti dell’art. 73 c.p.a.
Nel merito, il Consiglio può prescindere dall’esame dell’eccezione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza d’interesse, poiché l’impugnazione risulta infondata. L’unico motivo di gravame censura la sentenza nella parte in cui ha escluso l’applicabilità dell’art. 20 della legge n. 241/1990 ai provvedimenti di secondo grado e, in particolare, alla materia dell’incentivazione energetica, in ragione della deroga relativa ai procedimenti riguardanti l’ambiente.
La Corte richiama l’univoco orientamento secondo cui il silenzio-assenso non opera nei procedimenti per l’ottenimento o il mantenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile, rientrando questi nella materia ambientale e dunque nell’ambito delle deroghe del comma 4. Il Collegio cita, tra le altre, Cons. Stato, sez. II, n. 2765 del 2026, n. 2434 del 2026, n. 7164 del 2025, n. 5437 e 5440 del 2025, n. 10808 del 2023 e sez. IV n. 2859 del 2018.
La riconduzione della disciplina alla materia ambientale discende dall’esigenza di contenimento dell’impiego di materie prime e di riduzione delle emissioni inquinanti e clima-alteranti, in attuazione degli obblighi nazionali imposti dall’Unione Europea per il raggiungimento degli obiettivi quantitativi delineati nel protocollo di Kyoto. Il Collegio richiama il primo considerando della direttiva UE n. 28 del 23 aprile 2009, attuata con il d.lgs. n. 28/2011, e la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 119/2010) che qualifica la normativa sugli impianti alimentati da fonti rinnovabili come espressione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente.
Il fatto che nel caso di specie si verta sulla spettanza dei titoli di efficienza energetica per un intervento già eseguito non muta i termini della questione: la finalità della concessione degli incentivi e la conseguente pertinenza alla materia ambientale non variano in base al momento del riconoscimento del beneficio. Esclusa in radice l’applicabilità dell’istituto, ogni ulteriore considerazione resta assorbita. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda concreta.
Nota della Redazione
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