Ammissibile l’ATO unico regionale per la gestione integrata dei rifiuti (Cons. Stato n. 5472 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legge regionale che istituisce un unico Ambito Territoriale Ottimale di livello regionale per la gestione integrata dei rifiuti urbani non invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, poiché l’art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006 riserva alle Regioni la delimitazione degli ATO e consente modelli alternativi o in deroga. L’art. 5 del D.Lgs. n. 201/2022 incentiva espressamente la riorganizzazione degli ambiti dei servizi pubblici locali a rete su scala regionale. La tutela della concorrenza non impone la parcellizzazione degli ambiti di gara, ma il rispetto delle procedure di affidamento.

Il Fatto

La controversia riguarda l’impugnazione di atti della Regione Calabria e del Commissario straordinario dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, adottati in attuazione della L.R. Calabria n. 10/2022, istitutiva di un’unica Autorità d’ambito per l’intero territorio regionale, subentrante alle preesistenti Comunità d’Ambito. La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha impugnato la nomina del Commissario, il decreto organizzativo n. 1 del 2022, le delibere regionali di modifica del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e i successivi decreti di subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi.

Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità costituzionale della legge regionale per violazione degli artt. 117, comma 2, lett. s), e 118 Cost., nonché degli artt. 195, 196, 199 e 200 del D.Lgs. n. 152/2006, prospettando che l’istituzione di un ATO unico regionale scardinerebbe il sistema del Codice dell’ambiente. Il TAR Calabria ha respinto il ricorso; la Città Metropolitana ha appellato la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato il gravame come devoluzione di un’unica questione: la legittimità costituzionale della L.R. n. 10/2022 per asserita invasione della competenza esclusiva statale. L’appellante sosteneva che solo lo Stato possa allocare le funzioni amministrative e che l’istituzione di un ATO unico inciderebbe sull’efficienza del servizio e sulla concorrenza.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto la questione manifestamente infondata. Ha richiamato l’art. 196, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 152/2006, che attribuisce alle Regioni la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, e l’art. 200, comma 7, che consente alle Regioni modelli alternativi o in deroga dove il piano regionale ne dimostri l’adeguatezza. Il Collegio ha valorizzato l’art. 5 del D.Lgs. n. 201/2022, che incentiva la riorganizzazione degli ambiti su scala regionale, ritenendolo possibile fondamento di una valenza modificativa delle norme del Codice dell’ambiente.

La Corte ha poi escluso la violazione dell’art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, osservando che la tutela della concorrenza si realizza garantendo l’accesso al mercato mediante procedure di affidamento conformi, non moltiplicando gli ambiti per aumentare il numero delle gare. Ha richiamato la Corte cost. n. 85 del 2013 sul bilanciamento degli interessi, rilevando che nessun interesse può divenire tiranno.

Il Collegio ha infine considerato che l’ATO unico non è fenomeno isolato e che la possibilità di istituire sub-ambiti nel piano regionale consente la razionalizzazione degli affidamenti. Le censure sugli artt. 4, comma 5, e 9, comma 2, della L.R. n. 10/2022, relative alla limitata voce degli enti locali, sono state ritenute prive di incidenza diretta sulla decisione.

L’appello è stato quindi respinto, con compensazione delle spese per la particolarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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