Cessazione della materia del contendere e spese di lite nel giudizio di ottemperanza per la Carta del docente (TAR Lombardia n. 1065 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del giudizio di ottemperanza, l’esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione intervenuta in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice con conseguente esame della sola domanda sulle spese. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente quando l’adempimento sia avvenuto soltanto dopo la notifica del ricorso. La scelta di ciascun ricorrente di agire individualmente per l’ottemperanza alla medesima sentenza non integra abuso del processo né indebito frazionamento del credito, attesa la non imputabilità alle parti dell’eventuale riunione o separazione dei giudizi operata dal giudice dell’esecuzione.
Il Fatto
Tre soggetti, in possesso dei requisiti per beneficiare della Carta elettronica del docente, agivano dinanzi al giudice del lavoro per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione del beneficio per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024. Il Tribunale di Bergamo accoglieva le domande e condannava l’Amministrazione a mettere a disposizione la somma di euro 500,00 per ciascun anno scolastico.
Avendo il Ministero lasciato inadempiuta la pronuncia, i tre beneficiari proponevano distinti ricorsi per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, chiedendo l’esecuzione del giudicato. L’Amministrazione si costituiva in giudizio con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
I giudici hanno disposto preliminarmente la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva, stante l’identità del titolo esecutivo azionato. Hanno quindi preso atto che, in corso di giudizio, il gestore del servizio aveva provveduto ad accreditare le somme riconosciute nel borsellino elettronico dei ricorrenti, dando piena esecuzione alla sentenza. Da ciò è derivata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, il Collegio ha richiamato il principio della soccombenza virtuale: l’Amministrazione ha eseguito la pronuncia solo dopo la notifica dei ricorsi, sicché la domanda di condanna alle spese deve essere valutata come se il giudizio fosse giunto a una decisione di accoglimento. Sulla base di tale criterio, le spese sono state poste a carico del Ministero.
Il Collegio ha respinto l’eccezione di abuso del processo sollevata dalla difesa erariale, osservando che la scelta di ciascun ricorrente di agire individualmente è legittima e che la decisione di riunire i giudizi appartiene al giudice adito. Ha inoltre valorizzato la circostanza che l’Amministrazione ha corrisposto le somme solo dopo l’introduzione dei giudizi, rendendo non compensabili le spese.
Le spese sono state liquidate nella misura di cinque sesti, con distrazione in favore del difensore antistatario, disponendo la compensazione per la restante parte. Tale graduazione tiene conto del comportamento collaborativo dell’Amministrazione e della serialità dei ricorsi patrocinati dal medesimo difensore, che implica modalità gestionali standardizzate e una riduzione dell’impegno professionale per ciascun giudizio, secondo la logica dell’art. 4, comma 2, del DM 55/2014, applicabile in via analogica alle posizioni processuali identiche.
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Nota della Redazione
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