Responsabilità del concedente per il concessionario di giochi pubblici (Cass. civ. Sez. III n. 10135 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’attività di organizzazione e di esercizio di giuochi di abilità e concorsi pronostici integra un servizio pubblico che può essere concesso in gestione a terzi. L’inserimento del concessionario nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione comporta la responsabilità del concedente, riconducibile a quella dei padroni e committenti disciplinata dall’art. 2049 cod. civ., per i danni arrecati dal fatto illecito del concessionario. Grava sull’amministrazione la prova dell’insussistenza del nesso causale o della configurabilità di un rapporto di mera occasionalità necessaria tra incombenze affidate e illecito consumato.
Il Fatto
Il Giudice di pace di Varese emise decreto ingiuntivo nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il pagamento di una somma corrispondente alla vincita non corrisposta conseguita dal giocatore mediante un gioco a distanza svolto con una società concessionaria per l’esercizio di giochi pubblici, successivamente dichiarata decaduta. L’opposizione dell’amministrazione venne disattesa e la pronuncia fu confermata dal Tribunale di Varese.
Il giudice di merito, ricondotta la domanda al risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale, ha ritenuto applicabile l’art. 2049 cod. civ. e ravvisato la responsabilità dell’Agenzia in forza del mero rapporto di preposizione con la concessionaria, mancando la prova dell’insussistenza del nesso causale. L’Agenzia ricorre in cassazione con un unico motivo per violazione o falsa applicazione dell’art. 2049 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene di decidere sulla base del criterio della ragione più liquida, prescindendo dalla questione, astrattamente rilevabile d’ufficio, relativa alla regolarità formale della copia notificata della sentenza, priva di numero di identificazione e di data di pubblicazione. Su tale questione la giurisprudenza non ha ancora acquisito stabilità definitiva, essendo stata disposta la trattazione in pubblica udienza.
Nel merito, il motivo di ricorso è inammissibile. Il giudice territoriale ha fondato la decisione sull’integrale adesione ai principi enunciati dalla sentenza del 20 febbraio 2018, n. 4026, secondo cui l’inserimento del concessionario nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione comporta la responsabilità dell’autorità concedente, titolare del potere di vigilanza e controllo, per i danni arrecati dal fatto illecito del concessionario.
La sentenza impugnata, riscontrato il rapporto di preposizione e il fatto illecito del concessionario, ha osservato come la pubblica amministrazione non abbia offerto prova dell’insussistenza del nesso causale oppure della configurabilità di un rapporto di mera occasionalità necessaria. Il precedente richiamato, univoco e condivisibile, integra l’orientamento della giurisprudenza rilevante ai fini dell’art. 360-bis, num. 1, cod. proc. civ..
Il ricorrente non attinge in maniera critica la trama argomentativa del giudice di merito, riproponendo argomentazioni già svolte e disattese, con richiami alla differente fattispecie dell’appalto. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo l’intimata svolto difese. Non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, poiché il provvedimento sul contributo unificato non può essere pronunciato nei confronti delle amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato, istituzionalmente esonerate con il meccanismo della prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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