Trasferimento di ramo d’azienda e autonomia funzionale, onere probatorio del cedente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10130 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trasferimento di ramo d’azienda, la fattispecie dell’art. 2112 cod. civ. è configurabile quando venga ceduto un complesso di beni che si presenti, già al momento dello scorporo, come entità dotata di autonomia organizzativa ed economica, funzionalizzata allo svolgimento di un’attività produttiva di beni o servizi. Costituisce elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, cioè la capacità di provvedere a uno scopo produttivo con i propri mezzi, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario. La verifica dei presupposti fattuali implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Trieste ha respinto il gravame dei lavoratori, confermando la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda diretta a ottenere la declaratoria di illegittimità del trasferimento del ramo d’azienda denominato “Invoices Management”, intervenuto tra la società cedente e la società cessionaria il 1° aprile 2013, e la nullità della cessione dei contratti di lavoro, con conseguente ripristino dei rapporti in capo alla prima.

I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, incentrati sulla nozione di articolazione d’azienda e sulla ripartizione dell’onere della prova. Nel corso del giudizio di legittimità alcuni ricorrenti hanno depositato verbali di conciliazione sindacale con la società cessionaria, con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama il principio secondo cui la cessione di ramo d’azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni oggettivamente dotato di autonomia organizzativa ed economica. Detta nozione è coerente con la direttiva 2001/23/CE, che definisce trasferimento quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati per svolgere un’attività economica.

La ratio della disciplina europea è assicurare la continuità dei rapporti di lavoro nell’ambito dell’attività economica trasferita, indipendentemente dal mutamento del titolare, ed è finalizzata a proteggere i lavoratori in tale evenienza. La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha più volte precisato che l’entità economica consiste in un complesso organizzato di persone e di elementi idoneo all’esercizio di un’attività economica, purché sufficientemente strutturato e autonomo.

Anche alla luce del testo novellato dell’art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, la Cassazione ribadisce che elemento costitutivo della cessione è l’autonomia funzionale del ramo, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo, di provvedere a uno scopo produttivo con i propri mezzi e di svolgere il servizio cui era finalizzato senza integrazioni rilevanti da parte del cessionario.

Nel caso concreto i giudici di merito hanno accertato che la struttura aveva mantenuto una sostanziale identità, che i lavoratori conservavano le rispettive attribuzioni, che il ramo era dotato di personale e mezzi idonei e che il cessionario aveva un’autonoma struttura imprenditoriale. Esclusa la persistenza di un potere di direzione gerarchica della cedente e smentito l’assunto di un appalto illecito di manodopera, le censure dei ricorrenti sollecitano una nuova valutazione della quaestio facti, inammissibile in sede di legittimità anche per la disciplina della doppia conforme.

La Corte dichiara pertanto cessata la materia del contendere nei confronti dei lavoratori che hanno conciliato, con compensazione delle spese, e rigetta nel resto il ricorso, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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