Responsabilità Consob e controllo solo estrinseco del prospetto informativo (Cass. civ. Sez. I n. 1653 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Consob, nell’attività di vigilanza sui prospetti informativi, non è tenuta a svolgere un controllo di merito sulla veridicità intrinseca delle informazioni fornite dall’emittente, ma solo un controllo di completezza, coerenza e comprensibilità dei dati. Tuttavia, l’art. 2043 cod. civ. opera come limite esterno alla discrezionalità tecnica dell’autorità: la sua attività deve svolgersi secondo le regole di prudenza, diligenza e perizia di cui all’art. 1176, secondo comma, cod. civ. La responsabilità aquiliana sussiste quando la falsità delle informazioni è manifesta o quando l’autorità omette gli approfondimenti necessari in presenza di specifiche segnalazioni. La violazione del neminem laedere non richiede la previa enucleazione di un diritto soggettivo del risparmiatore, essendo sufficiente la lesione di una posizione tutelata dall’ordinamento, quale quella alla correttezza del mercato finanziario desumibile dall’art. 47 Cost.
Il Fatto
Quattro risparmiatori agiscono in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla perdita del capitale investito nell’acquisto di azioni in sede di offerta pubblica di sottoscrizione. Le domande sono rivolte, tra gli altri, nei confronti della Consob, alla quale si contesta di aver omesso la doverosa attività di vigilanza sul prospetto informativo che, secondo la prospettazione, conteneva dati falsi e gonfiati.
Il Tribunale respinge le domande per difetto del nesso di causalità, non avendo gli investitori dimostrato di aver esaminato il prospetto prima dell’acquisto. La Corte di appello di Milano conferma il rigetto quanto alla Consob, affermando che l’autorità era tenuta solo a un controllo estrinseco di coerenza, completezza e non contraddittorietà delle informazioni. I ricorrenti propongono ricorso per cassazione con due motivi; resiste la Consob con ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
I due motivi denunciano, rispettivamente, la violazione degli artt. 41, 47 e 97 Cost. e 91, 94, 113 e 115 t.u.f., per aver ritenuto la Consob tenuta a un controllo meramente estrinseco, e la nullità della sentenza per apparenza della motivazione. La Corte li esamina congiuntamente e li dichiara infondati.
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione giurisprudenziale in materia, muovendo dalle pronunce che, all’epoca dell’istituzione dell’autorità con la legge 7 giugno 1974, n. 216, escludevano la configurabilità di una responsabilità aquiliana per la funzione di vigilanza (Cass. n. 1531 del 1981; Cass. n. 367 del 1992). Richiama poi l’apertura segnata dalle Sezioni Unite n. 8836 del 1994 e n. 5477 del 1995 e dal superamento della necessaria qualificazione della posizione lesa in termini di diritto soggettivo (Sezioni Unite n. 500 del 1999). Su questa linea si colloca il riconoscimento della responsabilità della Consob per omissione di controllo sui dati di un prospetto falso (Cass. n. 3132 del 2001; Cass. n. 4587 del 2009; Cass. n. 6681 del 2011; Cass. n. 15707 del 2018).
La Corte precisa che l’art. 2043 cod. civ. costituisce limite esterno alla discrezionalità tecnica dell’autorità, letta alla luce degli artt. 47 e 97 Cost., e richiama Sezioni Unite n. 6452 del 2020, secondo cui le situazioni soggettive degli investitori sono tutelate dal precetto generale del neminem laedere, azionabile davanti al giudice ordinario. Per il riconoscimento della responsabilità non occorre dunque enucleare un diritto soggettivo all’integrità del patrimonio.
Delineato il quadro dei poteri della Consob (artt. 91, 94, 113 e 115 t.u.f.) e del Regolamento Emittenti n. 11971 del 1999, il Collegio osserva che il vaglio dell’autorità si colloca a chiusura della catena di controlli privati e non contempla valutazioni di merito sulla veridicità di tutte le informazioni. La colpa specifica è ravvisabile solo per inosservanza dell’obbligo di verificare la completezza del prospetto e la regolarità formale dell’iter.
Tuttavia, la Corte ribadisce che non è sostenibile la tesi del controllo soltanto formale, che ridurrebbe l’autorità a mero ufficio di deposito. Il sindacato del giudice sulla mancata attivazione dei poteri di controllo deve quindi svolgersi secondo le regole di prudenza, diligenza e perizia dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ.: la colpa è ravvisabile quando la falsità è manifesta o quando l’autorità omette gli approfondimenti necessari in presenza di specifiche segnalazioni. Non può invece affermarsi una responsabilità di mera posizione per il solo fatto della falsità del prospetto.
La soluzione è confermata dalla disciplina unionale successiva — Direttiva 2003/71/CE e Regolamento (UE) 2017/1129 — che definisce l’approvazione del prospetto come verifica di completezza, comprensibilità e coerenza, escludendo un generale obbligo di due diligence. Nel caso concreto, la Corte di appello ha correttamente escluso la responsabilità della Consob per assenza di colpa: l’autorità si è attivata prontamente a seguito dell’esposto, svolgendo approfondimenti istruttori senza che emergessero elementi di concretizzazione del rischio.
Nota della Redazione
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