La creazione di crediti d’imposta fittizi e la cessione a terzi in buona fede configurano un danno erariale per la Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 125 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra gli estremi della responsabilità erariale la condotta di chi, mediante false attestazioni, crea crediti d’imposta fittizi per interventi edilizi mai realizzati (c.d. Sismabonus) e li cede a società veicolo, che a loro volta li rivendono a cessionari in buona fede. Tra il beneficiario del bonus e l’amministrazione finanziaria sussiste un rapporto di servizio, radicando la giurisdizione della Corte dei conti. Il danno erariale si perfeziona e si cristallizza alla data della cessione del credito inesistente al terzo cessionario in buona fede, a prescindere dalla sua successiva utilizzazione in compensazione, attesa la presunzione di buona fede del cessionario che rende irretrattabile l’esposizione finanziaria dell’erario. La cessione delle proprie credenziali di accesso all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, in violazione del dovere di riservatezza, integra gli estremi del dolo eventuale del cedente, che accetta il rischio della verificazione del pregiudizio. La responsabilità sussidiaria dell’amministratore di diritto, per colpa grave omissiva, è limitata al 30% del danno per effetto dell’applicazione retroattiva della legge n. 1/2026, ulteriormente riducibile con il potere riduttivo.
Il Fatto
La Procura Regionale conveniva in giudizio dinanzi alla Corte dei conti diversi soggetti – società e persone fisiche – per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale di complessivi euro 4.560.000,00, cagionato al Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’illecito contestato consisteva nella creazione di crediti d’imposta fittizi, generati attraverso la falsa attestazione di interventi edilizi mai realizzati, al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali del c.d. Sismabonus. Detti crediti, privi di qualsiasi presupposto legittimante, venivano dapprima ceduti a società veicolo – prime cessionarie in malafede – e successivamente rivenduti sul mercato a una pluralità di soggetti terzi in buona fede, che ne disponevano in compensazione in modo legittimo. Il danno, in tesi, si era cristallizzato al momento della seconda cessione, rendendo irreversibile la compromissione della sfera patrimoniale dell’amministrazione finanziaria.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da una delle difese. La circostanza che la vicenda concerna crediti d’imposta non esclude la giurisdizione del giudice contabile, purché sussista un rapporto di servizio tra il privato percettore del beneficio e la pubblica amministrazione. Tale rapporto, come chiarito dalle Sezioni Unite, si configura quando il beneficiario di un contributo pubblico si inserisce nel procedimento di realizzazione di obiettivi pubblicistici. Nel caso del Sismabonus, il soggetto che esegue gli interventi antisismici è chiamato a partecipare direttamente al perseguimento della finalità pubblica, sicché la sua condotta illecita è suscettibile di integrare la responsabilità amministrativo-contabile.
Nel merito, la Sezione ha accertato l’inesistenza dei crediti d’imposta, non avendo i cedenti la titolarità o la disponibilità di immobili idonei, né risultando a loro favore alcuna concessione o licenza edilizia. Ha inoltre ritenuto che il pregiudizio erariale si sia perfezionato alla data in cui i crediti inesistenti sono transitati nel patrimonio dei cessionari di buona fede. L’art. 121, comma 6, del d.l. n. 34/2020, limitando il recupero nei confronti dei cessionari ai soli casi di concorso con dolo o colpa grave, rende l’esborso dell’erario irreversibile e non suscettibile di recupero, concretizzando un danno attuale e certo, ancorché dilazionato nel tempo.
Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio ha ravvisato il dolo eventuale in capo ai cedenti che avevano consegnato le proprie credenziali di accesso al cassetto fiscale ad altri soggetti. Tale condotta, violando il dovere di assoluta riservatezza nella gestione delle credenziali, manifesta l’accettazione del rischio della verificazione dell’evento dannoso. La responsabilità è stata estesa alle società prime cessionarie e ai loro amministratori, reputati consapevoli dell’illiceità dell’operazione.
Per la sola amministratrice di diritto della società EAGLEYE, la Corte ha escluso il dolo, non emergendo elementi di compartecipazione al disegno illecito. Ha tuttavia ravvisato una colpa grave per omessa vigilanza sull’operato sociale, in violazione degli obblighi di cui agli artt. 2381 e 2392 c.c. A tale posizione, il Collegio ha applicato retroattivamente la disciplina di cui alla legge n. 1/2026, che limita la responsabilità erariale per colpa al 30% del danno accertato, riducendo ulteriormente l’addebito al 20% in esercizio del potere riduttivo. Detta responsabilità è stata riconosciuta in via sussidiaria rispetto a quella, solidale, degli altri convenuti.
Nota della Redazione
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