Responsabilità contabile per dolo dei CAA e prescrizione nella truffa comunitaria (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 250 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di indebita percezione di contributi comunitari, la scoperta del doloso occultamento che differisce il dies a quo della prescrizione quinquennale ex art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 va intesa in senso oggettivo, come disvelamento degli elementi costitutivi della responsabilità erariale; essa si realizza, di norma, al momento della loro qualificazione giuridica e, dunque, con la richiesta di rinvio a giudizio in sede penale, non rilevando la mera notizia del fatto o precedenti indagini prive di conoscenza affidabile. I responsabili dei Centri di Assistenza Agricola, nell’esercizio della funzione pubblicistica di validazione e invio della domanda unica di pagamento, sono tenuti al controllo della veridicità e regolarità dei dati dichiarati dal produttore; la loro condotta omissiva e connivente, consapevolmente diretta a non riscontrare la legittimità dei titoli, integra responsabilità amministrativa per dolo. La presentazione della domanda da parte dell’amministratore, anche dopo la cessazione della carica, e la mancata tenuta di condotte dissociative da parte del nuovo amministratore fondano il concorso doloso nella percezione indebita.
Il Fatto
La Procura regionale ha evocato in giudizio una società agricola, i relativi amministratori e i responsabili di due CAA, contestando la percezione indebita di contributi comunitari per le campagne dal 2011 al 2014, per un danno erariale complessivo stimato in euro 57.596,48. Secondo la contestazione, la compagine sociale avrebbe dichiarato nelle DUP la disponibilità di particelle in proprietà del Comune di Piazza Armerina, pari a 176,46 ettari, in assenza di alcun titolo concessorio, utilizzando così una consistenza aziendale superiore al 49% e, per talune annualità, al 55% della superficie dichiarata.
I convenuti costituiti hanno eccepito la prescrizione quinquennale e, nel merito, la genericità della contestazione, l’assenza di una sentenza penale di condanna e la propria estraneità ai fatti, valorizzando una revoca del mandato al CAA risalente al 2012. I due responsabili dei CAA non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione, ritenendola infondata. Richiamando un orientamento consolidato della stessa magistratura contabile, la Sezione afferma che la scoperta del doloso occultamento va intesa in senso oggettivo e si realizza con il disvelamento degli elementi costitutivi della responsabilità, normalmente coincidente con la qualificazione giuridica dei fatti. Nel caso concreto il P.M. penale ha esercitato l’azione in data 06.05.2020, sicché è a quella data che rimonta il dies a quo del quinquennio.
Nel merito la domanda è accolta integralmente. Dalla documentazione in atti — DUP e schede di validazione estratte dal SIAN, tabella delle particelle comunali e conferma del proprietario pubblico circa l’assenza di concessioni per il periodo 2008-2015 — emerge la sussistenza oggettiva dell’indebita percezione. La società ha dichiarato la disponibilità giuridica di cespiti privi di titolo legittimante, con scostamenti superiori alle tolleranze normative, e la totalità dei pagamenti erogati integra danno erariale risarcibile.
La Corte respinge le difese. L’assenza degli originali presso i CAA non è dirimente, perché le copie estratte dal SIAN non sono specificamente contestate e restano valutabili secondo prudente apprezzamento; i convenuti non negano di aver incassato le somme. La tesi dell’errore indotto dai CAA è inattendibile, anche perché il quadro M delle DUP, con l’identificazione del presentatore, risponde alla funzione pubblicistica assegnata ai Centri di prevenire disconoscimenti postumi.
Sul piano soggettivo la Sezione ravvisa il dolo in capo a tutti i convenuti. Il presentatore delle DUP era pienamente edotto della non veridicità delle dichiarazioni e del trattamento sanzionatorio previsto; il nuovo amministratore ha abdicato ai propri compiti, non tenendo alcuna condotta dissociativa. Quanto ai responsabili dei CAA, la validazione dei dati senza alcun controllo e la mancata conservazione dei fascicoli aziendali integrano una condotta omissiva dolosa, non scriminata dall’abusiva utilizzazione delle credenziali. Il Collegio li condanna in solido, nei limiti delle rispettive annualità, al pagamento delle somme e delle spese di giustizia.
Nota della Redazione
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