Responsabilità contabile e danno indiretto da malpractice: il nesso causale va provato (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 3 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile per danno indiretto da asserita malpractice medica il giudice può trarre elementi di libero convincimento dalla consulenza tecnica, anche se espletata in un diverso giudizio. La valutazione della Corte dei conti è parametrata al contenuto della transazione intervenuta tra azienda sanitaria e vittima del sinistro, che costituisce fonte del danno indiretto e non prova della condotta antidoverosa del sanitario. L’onere probatorio del nesso causale e della colpa grave grava sulla Procura regionale. In mancanza di evidenze sufficienti di condotte contrarie ai doveri professionali la domanda di condanna va rigettata.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha citato due medici, un primo operatore e il suo aiuto, chiedendo la condanna al risarcimento del danno indiretto arrecato all’azienda sanitaria e alla Regione. Il pregiudizio derivava dalla liquidazione transattiva corrisposta a una paziente per gli esiti di due interventi alla spalla destra eseguiti presso un presidio ospedaliero, il primo nel novembre 2010 e il secondo nell’aprile 2011. Secondo l’accusa, un errore nella scelta e nell’esecuzione della tecnica chirurgica, in particolare per il dimensionamento delle viti, avrebbe cagionato una lesione del nervo ascellare con postumi permanenti.

Il primo medico eccepì il caso fortuito e l’inopponibilità della transazione, cui non aveva partecipato; il secondo contestò ogni apporto causale. Disposta consulenza tecnica d’ufficio, la causa è stata decisa all’udienza del 6 dicembre 2023.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione ha respinto l’eccezione di prescrizione. Il termine quinquennale decorre dal concreto esborso del danaro pubblico, individuato nella reversale di incasso con cui la Regione ha rimborsato l’azienda, e non dalla data del pagamento alla danneggiata. Il termine è stato utilmente interrotto dalla costituzione in mora. Il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni Riunite n. 14/2011/QM sul perfezionamento del danno erariale indiretto.

È stata poi respinta l’eccezione di inopponibilità della transazione. La transazione non vale di per sé a provare la condotta antidoverosa del sanitario, ma è fonte del danno indiretto. Anche prima della legge 8 marzo 2017, n. 24, non applicabile ratione temporis, la valutazione della Corte è parametrata al contenuto dell’accordo tra azienda e vittima, restando integri i diritti di difesa e il contraddittorio.

Nel merito la domanda è stata dichiarata infondata. Il C.T.U. ha confermato che entrambi gli interventi erano adeguati al caso: l’instabilità di una spalla priva di grave danno osseo va trattata in via primaria con metodica artroscopica mini invasiva, riservando la tecnica Bristow-Latarjet a un secondo momento in caso di recidiva. Non sono emersi profili di imperizia. Il nervo ascellare, pur sofferente, ha conservato integrità anatomica, e la problematica neurologica risultava già esistente in epoca antecedente.

Il consulente ha escluso che il danno derivasse da un errato dimensionamento delle viti, potendo dipendere da una elongazione meccanica fortuita del nervo durante le usuali manovre chirurgiche. Le risultanze tecniche sono state ritenute univoche, precise e concordanti, non smentite dalla relazione del consulente del pubblico ministero.

Il Collegio ha quindi escluso sufficienti evidenze di condotte antidoverose, rigettando la domanda e liquidando le spese di difesa in favore dei convenuti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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