Pensione reversibilità a figlio inabile se inabilità sussiste al decesso (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 88 del 07.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di reversibilità del figlio maggiorenne inabile è subordinato alla sussistenza, alla data del decesso del dante causa (o, in caso di raggiungimento della maggiore età in epoca successiva, alla data della domanda), di tre requisiti concorrenti: l’inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro, la vivenza a carico del genitore e la condizione di nullatenenza. La vivenza a carico non si esaurisce nella convivenza, ma richiede la prova che il genitore defunto provvedesse in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile; tale prova può essere raggiunta anche per presunzioni convergenti. Il requisito sanitario può essere accertato dal giudice contabile avvalendosi del parere di un organo tecnico pubblico, quale l’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, la cui valutazione è attendibile e condivisibile.

Il Fatto

Il ricorrente, figlio maggiorenne inabile, ha proposto ricorso davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo della Corte dei conti per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità ai superstiti in qualità di figlio inabile della madre, deceduta nel 2015. L’INPS aveva respinto la domanda amministrativa all’esito della visita collegiale, che aveva escluso l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Il ricorrente ha dedotto di essere affetto da plurime patologie e di essere stato dichiarato invalido civile con percentuali crescenti, oltre che vissuto interamente a carico della madre. L’Istituto si è costituito eccependo, da un lato, l’insussistenza dell’inabilità alla data del decesso della genitrice e, dall’altro, la mancata prova della vivenza a carico, chiedendo il rigetto anche delle istanze istruttorie.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha preliminarmente escluso la necessità di ulteriore attività istruttoria, ritenendo la controversia matura per la decisione sul piano medico-legale. Il ricorso è stato dichiarato fondato. Il percorso argomentativo muove dalla facoltà del giudice pensionistico contabile di richiedere pareri a organi tecnici pubblici, facoltà oggi confluita nel Codice della giustizia contabile (artt. 23, 97 e 166 del d.lgs. n. 174/2016), e ricorda la Sezione Speciale del Collegio Medico Legale istituita presso la Corte dei conti, interpellabile senza particolari formalità.

Il parere reso dall’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute è stato reputato attendibile, coerente e adeguatamente motivato. Su richiesta del giudice, detto Ufficio ha accertato che il ricorrente era inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa e ha precisato, in sede di integrazione, che tale condizione sussisteva alla data del decesso della madre.

Quanto al quadro normativo, il Collegio ha richiamato gli artt. 82 e 86 del d.P.R. n. 1092/1973, l’art. 40 della legge n. 379/1955, l’art. 13 del r.d. n. 636/1939 e l’art. 19 del d.P.R. n. 818/1957, precisando che i requisiti devono sussistere alla data della morte del dante causa o, in alternativa, alla data della domanda.

Sul requisito della vivenza a carico, l’art. 85 del t.u. n. 1092/1973 richiede che il genitore fornisse in tutto o in parte preponderante i mezzi di sussistenza. La Corte ha richiamato l’orientamento della Suprema Corte secondo cui la convivenza non basta, occorrendo la prova del mantenimento continuativo e prevalente, e ha valorizzato gli indici fattuali: la convivenza esclusiva con la madre, la condizione fiscale di familiare a carico nelle dichiarazioni dei redditi, l’assenza di capacità lavorativa e di fonti reddituali. Tali elementi integrano presunzioni convergenti.

La Corte ha quindi dichiarato il diritto del ricorrente alla pensione di reversibilità, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione, compensando integralmente le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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