Vigilanza sui Consorzi di regolazione dei grandi laghi alpini (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 41 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli enti pubblici non economici, come i Consorzi di regolazione dei grandi laghi alpini, sono sottoposti al controllo sulla gestione finanziaria della Corte dei conti e all’obbligo di rispettare i vincoli di finanza pubblica. Il rimborso spese forfettario agli organi, non basato su documentazione, non è conforme alla disciplina pubblicistica. La scelta di affidare incarichi di segreteria tecnica a professionisti esterni richiede il rispetto dei presupposti dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, con procedure comparative e divieto di proroga oltre i casi consentiti. L’indennità di funzione del direttore deve essere proporzionata alla parte fissa della retribuzione, non potendo determinare uno squilibrio.
Il Fatto
La Corte dei conti ha esercitato il controllo sulla gestione finanziaria 2024 di tre consorzi di regolazione dei laghi Maggiore, d’Iseo e di Como, enti pubblici non economici. La verifica ha interessato l’ordinamento, gli organi, il personale, l’attività istituzionale e i risultati contabili dei tre enti, posti a confronto con l’esercizio precedente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato risultati gestionali differenziati tra i tre consorzi. Il Consorzio del Ticino ha chiuso l’esercizio con un disavanzo finanziario di 646.082 euro, in aumento, e un avanzo di amministrazione in contrazione del 52,3%. Il Consorzio dell’Oglio ha registrato un avanzo finanziario di 727.553 euro, invertendo la tendenza negativa. Il Consorzio dell’Adda ha conseguito un avanzo finanziario di 42.542 euro, in contrazione.
Quanto agli organi, la Sezione ha ribadito le perplessità sul rimborso spese forfettario ai consiglieri e revisori, sostituito dal 2003 a gettoni e rimborsi documentati, e ha segnalato la mancata pubblicazione di alcuni incarichi nella sezione “amministrazione trasparente”.
Con riferimento al personale, la Corte ha sottolineato la sproporzione tra la parte fissa della retribuzione del direttore e la sua indennità di funzione, evidenziando come l’integrazione prevista dal c.c.n.l. dei dirigenti dei consorzi di bonifica sia divenuta la componente prevalente del trattamento, anche in ragione di una presunta reperibilità h24.
La Corte ha infine richiamato i consorzi al rispetto delle regole sugli affidamenti diretti, invitando a motivare adeguatamente le deroghe al principio di rotazione previsto dal d.lgs. n. 36/2023, e ha segnalato anomalie nella gestione delle funzioni direttoriali, come l’affiancamento di neo-dirigenti a direttori ad interim con duplicazione di costi.
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Nota della Redazione
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