Incerta la conclusione dei lavori finanziati con risorse PNRR e obblighi di controllo interno dell’ente attuatore (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 36 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sulla gestione di cui all’art. 100 Cost. e all’art. 3 della legge n. 20 del 1994, verifica la legittimità e la regolarità delle gestioni dei soggetti attuatori di interventi finanziati con risorse del PNRR, nonché la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti. L’esito negativo del controllo sulla gestione non instaura un automatismo con la responsabilità di funzionari o amministratori pubblici, ma può costituire elemento o indizio per una distinta valutazione. In capo all’ente attuatore grava l’obbligo di implementare un sistema di controllo interno adeguato alla gestione delle risorse del PNRR, funzionale a prevenire e rimuovere frodi, irregolarità e conflitti di interesse, nonché a garantire il rispetto dei target e delle milestone e il conseguente rimborso delle spese da parte della Commissione europea. La mancata conclusione dei lavori e del collaudo nel termine previsto determina l’incertezza sul consolidamento del finanziamento concesso.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Campania ha avviato un procedimento di controllo, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del d.l. n. 77 del 2021, sul progetto identificato dal CUP n. E91B21002520001, relativo alla realizzazione di un asilo nido comunale, finanziato con risorse del PNRR (misura M4C1I1.1), per un importo totale di euro 1.420.440,56. Il Comune, in qualità di soggetto attuatore, ha riferito in sede istruttoria lo stato di avanzamento dei lavori, pur evidenziando che il primo stato di avanzamento era stato prodotto solo nel 2025 e non ancora rendicontato sul sistema ReGiS.
All’esito dell’istruttoria, la Sezione ha rilevato che, alla data della decisione, il sistema ReGiS registrava un avanzamento economico e finanziario pari al 38,7% e un importo di pagamenti approvati pari a zero. Il contratto di appalto è stato stipulato in data 06.05.2024 e la consegna dei lavori è avvenuta il 20.05.2024, a fronte di una consegna dell’incarico di progettazione avvenuta a novembre 2023. Il termine contrattuale per l’esecuzione dei lavori era di 365 giorni naturali e consecutivi, con termine finale per il collaudo indicato in modo difforme tra il cronoprogramma dell’accordo e la piattaforma ReGiS.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha inquadrato l’attività di controllo nell’ambito del controllo sulla gestione di cui all’art. 100 Cost., volto a verificare l’economicità, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, anche in corso di esercizio. La Sezione ha precisato che non sussiste un rapporto diretto tra l’esito negativo del controllo e la responsabilità dei singoli funzionari, ma la rilevazione di illegittimità o di cattivo funzionamento dei controlli interni può essere assunta a elemento di valutazione complessiva della gestione.
Nel merito, la Sezione ha evidenziato che il cronoprogramma progettuale risultava già decorso alla data del riscontro istruttorio, atteso che il termine di 365 giorni per l’esecuzione dei lavori era verosimilmente spirato. L’incertezza sulla conclusione dei lavori e del collaudo nel termine indicato, anche in considerazione del disallineamento temporale tra le date riportate nel cronoprogramma e quelle registrate a sistema ReGiS, ha indotto la Sezione a richiedere chiarimenti sull’incidenza dei ritardi su target e milestone e sul consolidamento del finanziamento.
Quanto al sistema di controllo interno, la Sezione ha richiamato il quadro normativo multilivello che impone specifici controlli per la gestione delle risorse PNRR, ai sensi degli artt. 18, 22 e 29 del Reg. (UE) 2021/241 e del d.l. n. 77 del 2021, nonché dell’art. 147 del TUEL per la gestione ordinaria. L’art. 8 del DM 11 ottobre 2021 impone alle amministrazioni responsabili di adottare ogni iniziativa per prevenire e rimuovere frodi, irregolarità e conflitti di interesse, assicurando il corretto utilizzo delle risorse e il conseguimento degli obiettivi.
La Sezione ha quindi rilevato la presenza di profili di criticità nella gestione del progetto e ha disposto la trasmissione della deliberazione al Sindaco, l’invio di una relazione di aggiornamento entro il 28 febbraio 2026 e la pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013.
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Nota della Redazione
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