Improcedibile l’appello in materia pensionistica per mancata comparizione alla nuova udienza (Corte dei Conti Sez. III App. n. 199 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, l’appello è dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 196, secondo comma, c.g.c. quando nessuno dei difensori o delle parti compare alla nuova udienza di fissazione disposta con decreto presidenziale. La mancata comparizione alla udienza fissata in esito al rinvio, disposto per l’omessa comunicazione del decreto originario, preclude ogni delibazione sul merito dei motivi di appello. Il giudice non è tenuto a esaminare le questioni di legittimità costituzionale né le censure sul riconoscimento dell’interesse sostanziale al ricorso, poiché la definizione in rito assorbe ogni altra domanda. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di posizione pensionistica, aveva adito la Sezione giurisdizionale per il Veneto chiedendo l’accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento senza la riduzione prevista dall’art. 1, comma 261, legge n. 145/2018, e la rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità relative ai commi da 260 a 268 della medesima legge. Il giudice di primo grado aveva rigettato la richiesta di rimessione, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse la domanda di accertamento e respinto le altre pretese, compensando le spese.
Con atto depositato il 13 agosto 2021 l’interessato ha proposto appello, lamentando la falsa applicazione dell’art. 30 della legge n. 87/1953 e dell’art. 100 cod. proc. civ., richiamato nell’ambito del giudizio pensionistico dall’art. 7 del Codice di giustizia contabile, oltre alla violazione del giusto processo ex art. 111 Cost. L’INPS non si è costituito; il Ministero dell’economia e delle finanze si è costituito con l’Avvocatura dello Stato.
La Motivazione della Corte
La Sezione rileva come l’udienza originariamente fissata al 1° dicembre 2023 sia stata rinviata, dapprima al 14 febbraio 2024 e poi al 10 luglio 2024, per l’omessa comunicazione del decreto di fissazione alla parte appellante. Tale sequenza è ricostruita dalla stessa sentenza.
La pronuncia si fonda esclusivamente sull’art. 196, secondo comma, c.g.c.: quando nessuno compare alla nuova udienza, il giudizio di appello è definito con declaratoria di improcedibilità. La norma riflette il principio per cui il rinvio presuppone che la parte destinataria della nuova fissazione si attivi per coltivare la propria impugnazione, senza che il giudice debba supplire all’inerzia.
Né l’appellante né i rappresentanti degli appellati sono comparsi all’udienza del 10 luglio 2024. Da qui la declaratoria di improcedibilità, con assorbimento di ogni altro motivo. La definizione in mero rito esclude la delibazione delle censure sul giusto processo e sull’interesse sostanziale al ricorso, nonché la questione relativa alla conformazione futura dell’INPS.
La Corte non pronuncia sulle spese, stante la definizione in rito. La sentenza viene depositata in Segreteria il 17 luglio 2024, con contestuale provvedimento di anonimizzazione ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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