Responsabilità contabile del finanziere corrotto e dies a quo della prescrizione (Corte dei Conti Sez. II App. n. 150 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, il dies a quo del termine prescrizionale dell’azione di responsabilità decorre dal momento in cui il danno è oggettivamente conoscibile secondo l’ordinaria diligenza. Tuttavia, quando il danno sia stato dolosamente occultato, al criterio della conoscibilità obiettiva si sostituisce quello della concreta ed effettiva conoscenza del danno da parte dell’amministrazione danneggiata. Il provvedimento di perquisizione o di sequestro adottato in sede penale non integra di per sé una specifica e concreta notizia di danno idonea a far decorrere il termine, non essendo idoneo a disvelare i fatti illeciti nei loro aspetti puntuali. Il giudice contabile può fondare il proprio convincimento sugli elementi probatori e fattuali acquisiti in altri processi, comprese le prove atipiche, poiché l’autonomia dei giudizi investe la fase decisoria e non quella istruttoria.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna ha citato in giudizio un Maresciallo Capo della Guardia di Finanza in servizio presso una Tenenza, chiedendone la condanna al risarcimento del danno di € 321.729,36, oltre accessori, arrecato al Ministero dell’economia e delle finanze.

Il danno derivava dagli esiti di due procedimenti penali. Nel primo, l’appellante era stato condannato, con sentenza non definitiva, per corruzione per atti contrari all’ufficio ex art. 319 cod. pen., per avere eseguito in modo incompleto e superficiale una verifica fiscale nei confronti di una società, ricevendo denaro e altre utilità. Nel secondo, era stato condannato per induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319-quater cod. pen., ma la sentenza di appello era stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione per intervenuta prescrizione dei reati. La Sezione territoriale, con sentenza n. 147/2022, aveva rigettato l’eccezione di prescrizione e accolto integralmente la domanda. L’appellante ha proposto gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il motivo sulla prescrizione. L’appellante sostiene che il decreto di perquisizione e sequestro e il decreto di sequestro preventivo, adottati nei due procedimenti penali, integrino una specifica e concreta notizia di danno, idonea a far decorrere il termine, rendendo così intempestive le successive costituzioni in mora. La censura è infondata. La Sezione osserva che l’appellante confonde la notitia damni con il dies a quo della prescrizione. La giurisprudenza consolidata individua il dies a quo nella conoscibilità obiettiva del danno, ma nel caso di occultamento doloso subentra il criterio della concreta ed effettiva conoscenza. Poiché la fattispecie è caratterizzata dalla rilevanza penale della condotta, gli illeciti sono emersi pienamente solo al termine di una complessa attività investigativa. Anche a voler collocare il dies a quo all’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari, il termine risulta interrotto dalle costituzioni in mora del 2015 e del 2020.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che il principio di autonomia dei giudizi — civile, penale e contabile — non viene compromesso dall’utilizzazione del materiale probatorio proveniente da altro processo, poiché l’autonomia investe la fase decisoria e non quella istruttoria. Il giudice contabile può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, non sussistendo una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova. Le risultanze del processo penale, con intercettazioni, testimonianze e verifiche bancarie, sostengono la ricostruzione del ruolo centrale dell’appellante, quale Capo pattuglia dotato di significativa autonomia nella verifica fiscale.

Il Collegio esamina poi le censure sulla quantificazione del danno e sulla presunta incompletezza delle indagini. Le dichiarazioni della coindagata risultano confermate da altri testi; quanto alle fatture per operazioni inesistenti, la Corte d’appello penale aveva accertato che le sponsorizzazioni non erano mai avvenute e che le consulenze non risultavano realizzate.

Infine, i motivi sull’elemento soggettivo e sul potere riduttivo sono scrutinati congiuntamente e rigettati. La copiosa documentazione, le intercettazioni e le testimonianze delineano la condotta illecita, il nesso causale e il dolo, connotante la responsabilità per il danno da minore entrata, quantificato in € 321.729,36. La comprovata sussistenza del dolo comporta l’impossibilità di esercizio del potere riduttivo. L’appello è respinto e la sentenza di primo grado confermata, con condanna dell’appellante alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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