Inammissibile parere su rettifica allegato rendiconto per difetto generalità e astrattezza (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 112 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, è limitata alla materia della contabilità pubblica e richiede quesiti di carattere generale e astratto. La richiesta che sottende valutazioni su un fatto gestionale concreto, individua un determinato rendiconto e una determinata causa dell’errore, e sollecita un avallo preventivo di legittimità di scelte operative dell’Ente, è oggettivamente inammissibile. Non è ammissibile, in sede consultiva, il quesito finalizzato a legittimare l’esercizio del potere di autotutela o a ottenere un provvedimento autorizzatorio di rettifica di poste già approvate, esulando dall’ambito della funzione consultiva.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha avanzato richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Molise concernente la rettifica dell’allegato previsto dall’art. 11, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 118/2011, afferente il risultato di amministrazione dell’Ente. Dopo l’approvazione del rendiconto di gestione 2024 era emersa una mancata equivalenza degli importi relativi ad accertamenti e impegni per i servizi resi per conto di terzi, con disallineamento che non aveva consentito il corretto invio dei dati alla BDAP.
L’Ente ha ascritto la discrepanza a una disfunzione del software gestionale in fase di riaccertamento ordinario dei residui. Ha chiesto se, in via di autotutela, fosse possibile procedere alla rettifica dell’allegato mediante deliberazione consiliare, previa riapprovazione degli atti propedeutici. In alternativa, ha chiesto di essere autorizzato a rettificare le poste errate contenute nella deliberazione di approvazione del rendiconto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha esaminato in via preliminare l’ammissibilità sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Sul primo versante, la richiesta è stata ritenuta ammissibile perché sottoscritta dal Sindaco, organo titolare della rappresentanza legale dell’Ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L. La mancata operatività del CAL non preclude l’attivazione della funzione consultiva, essendo legittimati i soli organi rappresentativi dell’ente locale.
Sul piano oggettivo, la Corte ha richiamato la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/2010, secondo cui l’art. 7, comma 8, conferisce una funzione di consulenza non di portata generale, ma limitata alla materia di contabilità pubblica. La nozione non ricomprende ogni attività con riflessi finanziari, ma il sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici.
La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 3/2014, ha individuato ulteriori criteri, tra cui l’attinenza del quesito a una competenza tipica della Corte in sede di controllo. Per consolidato orientamento, la funzione consultiva deve trattare oggetti generali e astratti, non fatti gestionali specifici, non può riguardare provvedimenti già adottati e non può interferire con le funzioni di controllo o giurisdizionali.
Nel caso di specie, il quesito sottende valutazioni specifiche sull’attività gestionale dell’Ente e risulta finalizzato a ottenere un vaglio di legittimità e di merito. Esso fa riferimento a un ben individuato rendiconto e a una determinata causa dell’errore, con ciò difettando dei caratteri della generalità e astrattezza. Una pronuncia nel merito condizionerebbe l’attività amministrativa, risultando incompatibile con la posizione di terzietà della Corte.
La Sezione ha comunque fornito indicazioni generali. Il sistema BDAP consente l’inserimento dei dati nella modalità “Approvato dalla Giunta” prima dell’approvazione consiliare, per verificare eventuali errori. Il principio di intangibilità delle risultanze del rendiconto, affermato dall’art. 150 R.D. n. 827/1924 e consolidato per gli enti locali, va bilanciato con i principi contabili di attendibilità, correttezza e veridicità. L’amministrazione può intervenire in autotutela in presenza di errori materiali, con motivazione ai sensi dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990.
Infine, quanto alla richiesta di autorizzazione alla rettifica, la Corte ha osservato che l’emissione di un simile provvedimento esulerebbe dalla funzione consultiva. La richiesta è stata quindi dichiarata inammissibile.
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Nota della Redazione
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