Parificazione del rendiconto regionale: programma di lavoro e regole del controllo della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. Riunite Sicilia contr. n. 2 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parificazione del rendiconto generale della Regione è una funzione di controllo della Corte dei conti, che si svolge con le formalità della giurisdizione contenziosa limitatamente alla fase deliberativa, ai sensi dell’art. 40 r.d. n. 1214/1934, e non costituisce un giudizio in senso tecnico-processuale. La deliberazione di parifica è comunque impugnabile dinanzi alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale. Il contraddittorio,
in tutte le fasi istruttorie e decisionali, costituisce canone obiettivo del procedimento, informato ai principi dell’art. 111 Cost..
Il Fatto
La Regione Siciliana ha depositato il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2024 in data 23 febbraio 2026, avviando il procedimento di parificazione dinanzi alle Sezioni riunite per la Regione siciliana della Corte dei conti. Con ordinanza del 26 marzo 2026, il Collegio è stato convocato in camera di consiglio per l’8 aprile 2026 per deliberare sul programma di lavoro relativo al giudizio di parificazione. All’esito della camera di consiglio, le Sezioni riunite hanno approvato il programma, definendo le materie di verifica e le modalità di svolgimento delle attività istruttorie.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni riunite evidenziano che il giudizio di parificazione, nelle specificità dell’ordinamento contabile siciliano, è strumento per il rafforzamento dei controlli della Corte sui bilanci degli enti territoriali e del Servizio Sanitario Nazionale (art. 1 D.L. n. 174/2012). Il richiamo agli artt. 39, 40 e 41 del T.U. di cui al r.d. n. 1214/1934 consente di individuare due fasi fondamentali del giudizio: l’analisi contabile del rendiconto per l’accertamento degli equilibri e dei vincoli di spesa, e la contestuale valutazione economica dell’entrata e della spesa, finalizzata a specificare profili propositivi per l’efficacia e l’efficienza della gestione.
Il Collegio richiama i principi espressi dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale con la sentenza n. 34/2024/QM, che riservano alle Sezioni riunite la competenza esclusiva di nomofilachia sull’interpretazione delle norme di contabilità pubblica, escludendo però pronunciamenti nomofilattici sull’esercizio delle funzioni di controllo. La deliberazione di parifica, disciplinata dall’art. 40 r.d. n. 1214/1934, resta impugnabile ai sensi dell’art. 11, comma 6, lett. e), c.g.c..
Con riguardo alla natura del procedimento, la deliberazione n. 5/SSRRCO/QMIG/22 ha precisato che la parificazione ha natura di controllo, si svolge con le formalità della giurisdizione contenziosa ed è disciplinata dagli artt. 39, 40 e 41 del r.d. n. 1214/1934. La limitazione alle sole formalità della giurisdizione comporta che la deliberazione sia assunta previa trattazione in udienza pubblica, con la partecipazione del pubblico ministero e il contraddittorio con i rappresentanti dell’Amministrazione.
Il contraddittorio istruttorio costituisce il principio fondamentale del giudizio di parifica, informato alle regole dell’art. 111 Cost. L’acquisizione di documenti e dati è effettuata direttamente dalle Sezioni regionali di controllo, che restano interlocutore diretto delle Amministrazioni, evitando duplicazioni con l’attività dell’Ufficio di Procura generale. Le attività istruttorie sono articolate in fasi: richieste istruttorie e audizioni, approvazione delle bozze di relazione, contraddittorio in adunanze di pre-parifica e udienza pubblica finale di parifica.
Nota della Redazione
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