Assenteismo fraudolento del dirigente medico e quantificazione del danno erariale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 187 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dirigente medico, legato all’amministrazione da rapporto di lavoro pubblico non esclusivo, che durante l’orario di servizio si allontani dal posto di lavoro senza timbrare l’uscita, ovvero che presti attività libero-professionale in costanza di assenza per malattia, risponde del danno erariale ai sensi dell’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, restituendo il compenso corrisposto a fronte di prestazione non resa. La quantificazione del danno non può però estendersi all’intero periodo di malattia, ma va limitata ai soli giorni di effettiva sovrapposizione tra presenza presso la struttura privata e assenza dal servizio, risultando altrimenti sproporzionata. L’elemento soggettivo è integrato dal dolo, desumibile dalla alterazione delle timbrature o dalla consapevolezza di svolgere attività incompatibile con lo stato di infermità. La prova può fondarsi anche su elementi tratti dal procedimento penale, valutati come presunzioni gravi, precise e concordanti ex artt. 2727 e 2729 c.c.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, con sentenza n. 73/2023, aveva condannato un dirigente medico in servizio presso una azienda ospedaliera universitaria al risarcimento di un danno patrimoniale diretto di euro 11.412,16 per assenteismo fraudolento. L’azione contabile traeva origine da una segnalazione della Guardia di Finanza, trasmessa nell’ambito di un parallelo procedimento penale per truffa aggravata.
Secondo la contestazione, la professionista si era allontanata in più occasioni dal posto di lavoro durante l’orario di servizio, omettendo la timbratura in uscita, per svolgere attività extramoenia presso un poliambulatorio privato. Le veniva inoltre addebitata la prestazione libero-professionale durante due periodi di assenza per malattia. La convenuta impugnava la decisione, dolendosi del travisamento delle prove e della errata quantificazione del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio d’appello ha esaminato prioritariamente il motivo relativo all’attività extramoenia svolta in costanza di orario di servizio. La difesa aveva sostenuto che il regolamento aziendale consente al personale dirigente di correggere manualmente le timbrature nei tre mesi successivi, e che l’omessa timbratura sarebbe riconducibile a mera dimenticanza.
La Corte ha giudicato implausibile tale prospettazione. L’abbandono reiterato del luogo di lavoro e l’immediato accesso presso altra struttura, seguiti dalla successiva correzione delle timbrature, integrano la violazione dell’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001. La procedura di correzione manuale aveva, secondo la Guardia di Finanza, carattere di assoluta eccezionalità. Ne deriva l’obbligo di restituire il compenso corrisposto per le 101 ore di mancata prestazione.
Quanto ai periodi di malattia, il Collegio ha anzitutto affermato la piena utilizzabilità degli elementi probatori provenienti dal procedimento penale. In forza del principio dell’unicità della giurisdizione, il giudice contabile può trarre argomenti di prova dalle indagini penali, valutandoli come presunzioni ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., purché gravi, precise e concordanti.
Su questa base la Corte ha confermato la responsabilità per il primo periodo di assenza, essendo emersa l’emissione di fatture per prestazioni con frequenza pressoché giornaliera. Ha richiamato l’orientamento di legittimità secondo cui il dipendente che durante la malattia svolga altra attività lavorativa viola i doveri di correttezza e buona fede, valutabili ex ante.
Il primo motivo di appello è stato invece accolto. Per il secondo periodo di malattia, la documentazione attestava la presenza e la fatturazione della professionista solo nella giornata del 9 agosto 2018. Il ragionamento del primo giudice, che aveva esteso la responsabilità all’intero periodo, è stato giudicato contraddittorio rispetto a quello seguito per il primo periodo. La Corte ha quindi espunto la retribuzione dell’intero mese, limitando il danno alle otto ore della giornata provata, e ha riquantificato la condanna in complessivi euro 5.815,73, oltre interessi dal deposito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.