Responsabilità contabile per crediti non riscossi da verbali del codice della strada (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 16 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità per i crediti derivanti da violazioni del codice della strada, la mancata o intempestiva notificazione del verbale determina l’estinzione del diritto di credito allo spirare del termine decadenziale di centocinquanta giorni; il danno erariale si concretizza in quel momento e il quinquennio prescrizionale dell’azione contabile decorre da tale decadenza, non dalla scadenza del termine di prescrizione del credito sanzionatorio. La relazione di servizio rileva in senso funzionale, sicché la giurisdizione contabile sussiste anche per chi, dipendente pubblico, abbia di fatto esercitato mansioni superiori alla propria qualifica, senza incarico formale. Chi riscuota somme per conto dell’amministrazione è tenuto, in forza del principio di inversione dell’onere della prova, a dimostrarne il riversamento. La disciplina restrittiva di cui all’art. 21 del d.l. n. 76/2020 non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore né ai danni da omissione o inerzia.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio quattro dipendenti della Provincia di Perugia — una marescialla della Polizia provinciale e tre dirigenti succedutisi nel tempo — ritenendoli responsabili del danno erariale derivante dalla cattiva gestione dei verbali per violazioni del codice della strada nel periodo 2011-2014. Le irregolarità consistevano in pagamenti incompleti, verbali non notificati, non inseriti a ruolo o inseriti tardivamente, istruttorie incomplete e verbali non registrati sul sistema informatico, con conseguente perdita di crediti per prescrizione o decadenza. L’addebito iniziale era di oltre 446.000 euro, poi rideterminato dalla Procura in circa 445.591,20 euro.
La Procura contestava il dolo diretto alla dipendente e il dolo eventuale ai dirigenti, in subordine la colpa grave, ripartendo il danno secondo la durata del servizio di ciascuno. I convenuti eccepivano la prescrizione, il difetto di legittimazione, l’assenza di prove sulla propria condotta e l’erroneità del quantum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione. Poiché il credito sanzionatorio si prescrive in cinque anni e da tale data decorre l’ulteriore quinquennio dell’azione erariale, l’atto introduttivo, notificato dopo la costituzione in mora del marzo 2021, risulta tempestivo per la generalità dei verbali. Diverso è l’esito per i verbali non notificati: la mancata notificazione produce l’estinzione del titolo esecutivo e del diritto di credito, così che il danno si perfeziona allo spirare del termine decadenziale. Il Collegio richiama l’orientamento della giurisprudenza civile e contabile, in particolare Sez. III n. 103 del 2019, e dichiara prescritta la pretesa per tale voce.
Superata l’eccezione, la Corte verifica gli elementi dell’azione. Il danno è certo e non contestato nella sua configurabilità. Quanto alla posizione della dipendente, il Collegio respinge l’eccezione di carenza di legittimazione passiva fondata sull’esercizio di fatto di mansioni riservate alla categoria superiore. Richiamando Cass., SS.UU., n. 2157/2021 e Sez. II n. 123 del 2021, si afferma che la relazione di servizio va intesa in senso funzionale e ricomprende anche il rapporto di fatto. L’esercizio volontario di mansioni superiori, con consapevolezza della propria inadeguatezza, non esclude ma aggrava la responsabilità, come già affermato da Sez. III n. 154 del 2020.
Sulla voce relativa alle somme riscosse in contanti e non riversate, la Corte applica il principio di inversione dell’onere della prova: il contabile di fatto deve dimostrare il versamento all’ente, e l’accertamento penale non è condizione dell’addebito contabile. Ai dirigenti si contesta la culpa in vigilando: la conoscenza della situazione e il ritardo nei controlli, avviati solo nel 2018, sono ritenuti causa concorrente del danno. La censura sull’applicazione dell’art. 21 del d.l. n. 76/2020 è respinta, per la sua non retroattività e per l’inapplicabilità ai danni da omissione.
Quanto al quantum, il Collegio opera una riduzione prudenziale del cinquanta per cento per l’incertezza nella individuazione dei verbali, l’inaffidabilità del sistema informatico e l’addebito di somme non dovute, e un’ulteriore riduzione del venticinque per cento per la quota ascrivibile a soggetti non convenuti, non chiamabili d’ufficio ex art. 83 c.g.c. Il danno residuo viene ripartito in ragione del ruolo e della condotta, con prevalenza della posizione della dipendente e responsabilità concorsuale, seppur minoritaria, dei dirigenti. La domanda è accolta parzialmente, con condanna alle spese in parti uguali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.