Legittimo il rimprovero al carabiniere che intrattiene amicizia con soggetto controindicato (TAR Lombardia n. 289 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la sanzione disciplinare del rimprovero inflitta al militare dell’Arma dei carabinieri che, anche fuori servizio, intrattenga rapporti di amicizia e frequentazione con soggetto controindicato, in violazione degli artt. 713, comma 2, 717 e 732, commi 1 e 5 lett. b), d.P.R. n. 90/2010. L’eventuale erroneità dell’indicazione temporale degli addebiti non inficia la legittimità del provvedimento quando il militare abbia compreso i fatti contestati e su di essi si sia difeso in modo specifico. Il richiamo all’art. 748 d.P.R. n. 90/2010, contenuto nella decisione sul ricorso gerarchico, non integra un autonomo illecito, ma vale come indice del fatto che l’amicizia ha condizionato la condotta del militare nell’esercizio delle funzioni. È inammissibile il motivo nuovo, non proposto in sede di ricorso gerarchico, salvo che non sia ancora decorso il termine per impugnare l’atto originario.
Il Fatto
Un’indagine della Procura di Brescia coinvolge un imprenditore attivo nel settore delle televisioni locali, raggiunto da contestazioni per reati associativi ed economici. Nell’autorizzare l’accesso agli atti del fascicolo, il pubblico ministero segnala la condotta di alcuni militari in servizio presso una Stazione distaccata, tra cui il ricorrente, rilevando un’assidua frequentazione dell’imprenditore.
Non essendo il militare mai stato sottoposto a procedimento penale, viene avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare. Al termine dell’audizione, con provvedimento del Comandante della Legione viene irrogata la sanzione del rimprovero. Il ricorso gerarchico è respinto e il militare impugna davanti al TAR; la causa giunge alla Sezione staccata di Brescia per assegnazione del Presidente. In corso di giudizio il ricorrente deposita la sentenza penale che ha escluso l’aggravante mafiosa a carico dell’imprenditore, sostenendo il venir meno del presupposto sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua il perimetro normativo nella disciplina dell’ordinamento militare: l’art. 713, comma 2, d.P.R. n. 90/2010 impone di astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possano condizionare l’esercizio delle funzioni o ledere il prestigio dell’istituzione; l’art. 732, comma 5, lett. b) richiede di osservare i doveri dello stato anche nel contrarre relazioni o amicizie.
Esaminando le intercettazioni, il TAR riconosce che da esse non emerge né un’adesione allo stile di vita dell’imprenditore né alcun commento indegno della funzione, contrariamente a quanto segnalato dal pubblico ministero. L’episodio dell’incontro in caserma, contestato in modo specifico, resta indimostrato per la mancata replica dell’Amministrazione. Tuttavia le stesse conversazioni provano in modo inequivocabile un rapporto di amicizia preesistente: il tono confidenziale, il fatto che l’imprenditore chiami di sera l’utenza di servizio per una vicenda personale, e che il militare disponga del numero della compagna senza chiederlo.
La circostanza che l’imprenditore sia risultato estraneo all’associazione mafiosa non elide la controindicazione: egli aveva precedenti in materia di stupefacenti ed è stato condannato a cinque anni di reclusione per gli altri reati. La motivazione del provvedimento è dunque errata solo nella parte relativa al collegamento ‘ndranghetista, restando giustificata quanto alla frequentazione di soggetto controindicato.
Il Collegio valorizza inoltre l’omessa relazione di servizio ex art. 748 d.P.R. n. 90/2010: il militare, appreso dell’allontanamento della compagna dell’imprenditore e rintracciata la donna, non ha informato il comando di un evento con evidenti riflessi sul servizio. Il richiamo a tale norma nella decisione gerarchica opera come indice dell’influenza dell’amicizia sulle funzioni, non come autonoma contestazione.
Il TAR respinge quindi tutte le censure: la contestazione era specifica, avendo il ricorrente ampiamente replicato in sede procedimentale; l’errata collocazione temporale dei fatti non ha pregiudicato la difesa; il motivo sulla disparità di trattamento è inammissibile perché generico e nuovo rispetto al ricorso gerarchico, secondo l’orientamento richiamato (Cons. Stato n. 8419 del 2023). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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