Prescrizione del danno erariale dalla scadenza dell’obbligo di rendicontazione (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 99 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale conseguente alla mancata rendicontazione di finanziamenti pubblici, il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento decorre dalla scadenza dell’obbligo di rendere conto dell’utilizzo delle risorse, e non dal provvedimento di revoca del contributo. La revoca costituisce vicenda successiva al fatto dannoso e, di regola, non è idonea a spostare in avanti l’exordium praescriptionis. Rileva la conoscibilità oggettiva del danno, ex art. 2935 cod. civ., non la conoscenza soggettiva ed effettiva dell’amministrazione, salvo l’occultamento doloso. La novella dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, introdotta dalla legge n. 1/2026, è meramente ricognitiva di tale indirizzo.
Il Fatto
La Procura regionale contabile ha citato in giudizio due soggetti che si sono succeduti nella carica di rappresentante legale di un ente di formazione professionale, chiedendone la condanna al pagamento di euro 496.291,54, in misura pari al 50% ciascuno, in favore della Regione Siciliana. L’addebito riguarda l’anticipazione ottenuta dall’ente per la terza annualità di un progetto formativo articolatosi nel periodo 2013-2015.
Secondo l’accusa, il pregiudizio sarebbe derivato dalla mancata trasmissione della rendicontazione dell’utilizzo dei contributi. I convenuti si sono costituiti eccependo, in via preliminare, la prescrizione della pretesa erariale, richiamando le modifiche recate dalla legge n. 1/2026, e contestando nel merito la sussistenza del danno e della colpa grave. La Procura, con note di udienza, ha dubitato della legittimità costituzionale della disciplina retroattiva e ha chiesto al Collegio di sollevare questione davanti alla Corte costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la tempestività dell’azione. Il testo previgente dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 ancorava il quinquennio alla data del fatto dannoso; il testo attuale, interpolato dalla legge n. 1/2026 e applicabile ai giudizi in corso, vi aggiunge l’inciso “in ogni caso” e precisa che il termine decorre indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione o la Corte sono venute a conoscenza del danno, salvo l’occultamento doloso.
La questione centrale è l’individuazione del fatto dannoso. Le parti concordano sul fatto storico: l’attività formativa del 2015 non è stata rendicontata, in violazione dell’art. 13 dell’Avviso n. 20/2011. Divergono sulla gravità della violazione e sul dies a quo. I convenuti lo collocano alla scadenza del termine di rendicontazione, nel 2016; la Procura lo aggancia alla revoca del finanziamento, disposta da ultimo con D.D.G. n. 871 del 14.07.2022.
Il Collegio ritiene corretta la tesi dei convenuti. La revoca è vicenda successiva al fatto dannoso assunto dalle due versioni della norma. Al più, essa dimostra che solo a quella data l’amministrazione aveva conoscenza effettiva del pregiudizio; ma tale circostanza, già nella disciplina previgente, non comportava lo slittamento in avanti del termine. La giurisprudenza contabile ha affermato la necessità di computare il quinquennio dalla conoscibilità oggettiva del danno, ex art. 2935 cod. civ., restando irrilevante la conoscenza soggettiva salvo il caso di occultamento doloso. La riforma, anche per il tenore letterale che richiama la conoscenza e non la conoscibilità, appare meramente ricognitiva.
Quanto agli atti interruttivi, la revoca non era idonea a esplicare tale effetto, essendo intervenuta dopo il decorso del quinquennio dalla scadenza dell’obbligo di rendicontazione. Analogamente per gli atti di diffida e messa in mora, per la data di notifica e per il loro contenuto, riferito alla prima tranche del finanziamento. Anche la notifica degli inviti a dedurre risale a epoca in cui il termine era già maturato.
Accolta l’eccezione, il diritto al risarcimento è dichiarato prescritto. Ne consegue l’inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale prospettata dalla Procura, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della legge n. 87/1953. Le spese sono compensate, non venendo pronunciata sentenza di esclusione della responsabilità amministrativa, ostandovi la risoluzione della questione preliminare.
Nota della Redazione
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