Dichiarazione di interesse culturale annullata per carente istruttoria (TAR Lombardia n. 2302 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di interesse storico particolarmente importante di archivi e singoli documenti appartenenti a privati, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 42/2004, presuppone che l’amministrazione abbia individuato in modo univoco e certo il materiale documentale cui la dichiarazione si riferisce. Il provvedimento che qualifichi un complesso documentale come archivio di una determinata testata deve dare dimostrazione della riconducibilità esclusiva del materiale al soggetto produttore, non essendo sufficiente un riferimento generico e indistinto all’insieme dei documenti rinvenuti. La carente istruttoria sull’identificazione del bene si riflette sulla legittimità della comunicazione di avvio del procedimento, compromettendo l’effettiva partecipazione del privato, e inficia la motivazione del decreto di dichiarazione dell’interesse culturale.
Il Fatto
A seguito di una comunicazione riguardante un progetto di trasferimento nel Regno Unito di materiale fotografico delle edizioni locali di Vogue, i funzionari della Soprintendenza effettuavano un sopralluogo nel magazzino della casa editrice, rinvenendo un insieme eterogeneo di materiali. Dopo l’avvio del procedimento e un secondo accesso, la Soprintendenza dichiarava l’archivio di Vogue Italia di interesse storico particolarmente importante. La società ricorrente impugnava il decreto, deducendo vizi di istruttoria e motivazione, nonché la violazione delle garanzie partecipative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, rilevando la compenetrazione tra le violazioni procedimentali e quelle sostanziali. Richiamato il disposto dell’art. 10, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 42/2004, ha osservato che dalle relazioni di sopralluogo non risultava dimostrata la riconducibilità esclusiva del materiale rinvenuto alla rivista Vogue, atteso che gli esemplari di riviste conservati si riferivano anche ad altre testate del gruppo editoriale.
La Corte ha sottolineato come gli stessi funzionari avessero attestato l’assenza di inventari ed elenchi, l’impossibilità di comprendere il contenuto e la mancanza di una chiave di lettura delle segnature. Il successivo sopralluogo non aveva fornito elementi utili a superare tali criticità, non essendo stata fornita alcuna evidenza della riferibilità a Vogue delle decine di migliaia di pezzi quantificati nelle relazioni.
Nei verbali non era, pertanto, rinvenibile l’individuazione univoca e certa del materiale ritenuto componente dell’archivio. Il Collegio ha chiarito che la questione non concerneva la riconducibilità del fatto al paradigma normativo, bensì la stessa identificazione materiale del bene, non essendo stati individuati né un archivio organico né singoli documenti.
La carente istruttoria si è ripercossa sulla comunicazione di avvio del procedimento, che dava per presupposta l’esistenza dell’archivio con riferimento generico a tutto il materiale, compromettendo la concreta partecipazione della società. Tale genericità ha inficiato anche la relazione costituente parte integrante del decreto impugnato, conducendo all’accoglimento del ricorso e all’annullamento del provvedimento.
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Nota della Redazione
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