Responsabilità dell’economo deceduto e limiti della trasmissione agli eredi (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 02.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di conto, la gestione economale è caratterizzata da anticipazione, residualità e derogatorietà rispetto alla gestione ordinaria, con la conseguenza che l’economo è personalmente responsabile delle somme ricevute e deve dimostrare, mediante il conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti in correlazione con le finalità delle anticipazioni. Integrano irregolarità del conto la violazione del principio di alterità tra controllore e controllato, la mancata trasmissione dei buoni economali e l’utilizzo della cassa per spese estranee alla nozione regolamentare di spesa economale. La dichiarazione di irregolarità non conduce però automaticamente all’addebito: l’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994 è applicabile nel giudizio di conto e limita la trasmissibilità agli eredi dell’obbligazione dell’agente contabile alle sole ipotesi di illecito arricchimento del dante causa e del conseguente indebito arricchimento degli eredi.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale relativo alla gestione economale di un Comune per l’esercizio 2019, compilato d’ufficio nel 2024 a seguito del decesso dell’economo. Il magistrato istruttore, con relazione, ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), c.g.c., evidenziando plurimi profili di irregolarità: determine autorizzative sottoscritte dallo stesso agente contabile, mancata trasmissione di buoni economali e utilizzo della cassa per spese postali e per acquisti dubitativamente riconducibili alla gestione economale.
La trattazione è stata inizialmente chiamata e rinviata su istanza motivata dell’erede dell’agente contabile. All’udienza di discussione il Pubblico Ministero ha concluso per la dichiarazione di irregolarità del conto, senza addebito al contabile. Nessuno è comparso per il Comune. La causa è stata trattenuta per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto i caratteri distintivi della gestione economale, desunti dalla giurisprudenza contabile. Essa provvede al pagamento per cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare, entro i limiti di bilancio e con le modalità della disciplina regolamentare, secondo l’art. 153, comma 7, d.lgs. n. 267/2000. La cassa è gestita in regime di anticipazione, con responsabilità personale dell’economo, che deve documentare la regolarità dei pagamenti. Le spese economali rivestono pertanto carattere anticipatorio, derogatorio e residuale rispetto agli acquisti compiuti nell’ambito dell’ordinaria programmazione.
Su tale base la gestione esaminata presenta irregolarità sotto una pluralità di profili. In primo luogo, non è stato rispettato il principio di alterità tra controllore e controllato, avendo l’agente contabile sottoscritto le determine di approvazione delle spese in qualità di responsabile del servizio finanziario. In secondo luogo, la mancata trasmissione di tutti i buoni richiesti ha impedito di verificare la correttezza del procedimento di spesa. Infine, la cassa è stata utilizzata per spese, come quelle postali e quelle indicate nei buoni richiamati, che non rientrano tra le spese di ufficio volte a garantire il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato, secondo l’art. 32 del regolamento di contabilità comunale. Il conto è pertanto dichiarato irregolare.
La dichiarazione di irregolarità non conduce però a una pronuncia di addebito. L’agente contabile è deceduto e il conto, compilato d’ufficio, è stato riconosciuto dagli eredi. Preliminare a ogni valutazione sull’utilità delle spese è la questione della trasmissibilità agli eredi dell’eventuale obbligazione.
Il Collegio aderisce alla giurisprudenza contabile che riconosce applicabile nel giudizio di conto l’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994, nella parte in cui limita la trasmissibilità dell’obbligazione di responsabilità agli eredi alle ipotesi di illecito arricchimento del dante causa e del conseguente indebito arricchimento degli eredi. Pur nella specialità della disciplina dell’obbligazione di conto, la ratio della norma impone tale limitazione. Nel caso concreto nessun elemento induce a ritenere che l’agente contabile abbia agito con dolo, rivolgendo a proprio vantaggio le spese dichiarate irregolari. In assenza di indebito arricchimento del dante causa, non sussiste obbligazione risarcitoria degli eredi e non vi è luogo a pronunce di addebito. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
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