Pensione privilegiata: nesso causale adeguato e onere della prova (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 196 del 27.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il trattamento pensionistico privilegiato può essere concesso a condizione che i fatti di servizio siano stati causa unica della menomazione dell’integrità psico-fisica, ovvero abbiano svolto un ruolo concausale nel suo decorso evolutivo, ai sensi dell’art. 64 d.P.R. n. 1092 del 1973. La previsione non introduce il criterio dell’equivalenza causale, ma riconosce, nel rispetto del principio della causalità adeguata, soltanto le concause efficienti e determinanti. Il servizio deve dunque arrecare un quid novi e un quid pluris rispetto alle normali cause di insorgenza e progressione dell’infermità, non potendone costituire la mera occasione. L’onere probatorio grava sul ricorrente secondo le regole comuni dell’art. 2697 cod. civ.

Il Fatto

Il ricorrente ha convenuto in giudizio l’INPS per ottenere la concessione della pensione privilegiata in relazione alle patologie indicate nella domanda del 1.10.2012, da ascrivere quantomeno alla settima categoria della Tabella A, con condanna al pagamento delle differenze sui ratei arretrati.

L’Istituto si è costituito eccependo che il rigetto si fondava sulle valutazioni medico-legali del Comitato di verifica, espressione di discrezionalità tecnica, e ha chiesto il rigetto della domanda. Con ordinanza n. 166/2023 è stato acquisito il parere della Sezione Speciale del Collegio Medico Legale istituita presso la Sezione giurisdizionale. All’udienza del 10 aprile 2025 la causa è stata discussa e decisa con separato dispositivo.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico ha incentrato la decisione sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità elencate nell’istanza. Ha richiamato la regola dell’art. 64 d.P.R. n. 1092 del 1973, secondo cui il servizio deve operare come causa unica o come concausa efficiente e determinante, con esclusione del mero criterio dell’equivalenza causale.

Il Collegio ha ribadito che il servizio deve apportare un quid novi rispetto alle cause ordinarie di insorgenza e progressione della patologia, non potendosi risolvere in una semplice occasione. Il criterio è particolarmente stringente quando vi sia tendenziale sovrapponibilità tra fattori eziologici professionali e quelli della vita comune o di origine genetica.

Quanto all’onere probatorio, la Corte ha applicato l’art. 2697 cod. civ., posto a carico del ricorrente in mancanza di norme che attribuiscano rilievo alle presunzioni. La editio actionis è risultata carente: non sono stati indicati specifici episodi o particolari mansioni idonei a incidere sul quadro patologico.

Il giudice ha fondato la decisione sul parere della Sezione Speciale del Collegio Medico Legale, ritenuto immune da vizi logici e giuridici. Dal rapporto informativo emerge che il ricorrente ha svolto l’incarico di istruttore di scuola guida, senza eventi traumatici psico-fisici né mansioni di elevato impatto stressogeno. Il servizio, dunque, è privo di quegli elementi di potenzialità lesiva necessari a correlare le mansioni alle patologie.

La Corte ha perciò rigettato il ricorso, compensando integralmente le spese di lite per le difficoltà dell’accertamento. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente, precludendo la diffusione dei dati relativi allo stato di salute, in applicazione del comma 11 dell’art. 22 d.lgs. n. 101/2018.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *