Inammissibile il ricorso pensionistico di guerra privo degli elementi di diritto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 210 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni di guerra, il ricorso introduttivo che si limiti ad affermare il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 44, 45 e 51 del d.P.R. n. 915/1978, senza indicare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa né le disposizioni di cui si lamenta l’omessa o erronea applicazione, è inammissibile ai sensi dell’art. 152, comma 1, lett. d), c.g.c. e dell’art. 153, comma 1, c.g.c.. La carenza degli oneri di allegazione non può essere superata mediante il ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio, di carattere esplorativo, poiché il mezzo istruttorio non può surrogare il rituale assolvimento degli oneri probatori che l’art. 2697 cod. civ. pone a carico di chi invoca la tutela giurisdizionale.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di orfano di un soggetto deceduto, adiva la Corte dei conti chiedendo il riconoscimento del trattamento pensionistico di guerra per il periodo dal 2008 in avanti, oltre interessi e rivalutazione, con condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Esponeva di aver presentato domanda nel 2016 e di essere in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di settore.
La Commissione medica di verifica aveva escluso l’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro; il ricorso gerarchico era stato respinto dalla Commissione medica superiore. Davanti al giudice contabile il Ministero eccepiva l’inammissibilità dell’atto introduttivo per carenza della specificazione degli elementi di diritto, contestando anche la richiesta di C.T.U. e l’utilizzabilità dell’accertamento di invalidità civile reso in sede ordinaria.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare, per ragioni di ordine logico, l’eccezione d’inammissibilità sollevata dal Ministero e rilevabile d’ufficio. La questione riguarda il rispetto dei requisiti di forma-contenuto che l’art. 152, comma 1, lett. d), c.g.c. impone a pena di inammissibilità: l’esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda.
Il ricorrente si limita ad affermare di essere in possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 44, 45 e 51 del d.P.R. n. 915/1978, senza rappresentare in punto di fatto e di diritto le ragioni della pretesa e senza indicare le disposizioni normative di cui lamenta l’omessa o erronea applicazione. Il solo richiamo alla sentenza che ha riconosciuto l’invalidità civile non vale a individuare la causa petendi.
Per la Corte la domanda è quindi priva di argomentazioni giuridiche significative. In difetto di puntuali rilievi critici sull’operato dell’Amministrazione, questa non può divenire oggetto di un generalizzato controllo del giudicante.
Il collegio esclude che i profili di inammissibilità possano essere superati dall’accoglimento dell’istanza di C.T.U., di carattere esplorativo, richiamando Cass. Sez. I n. 15033 del 2022: il mezzo istruttorio non può surrogare l’assolvimento degli oneri di allegazione e prova che incombono, ex art. 2697 cod. civ., su chi invoca la tutela.
La definizione in rito comporta la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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