Responsabilità erariale esclusa per affidamento senza gara del servizio di illuminazione (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 78 del 29.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, la violazione delle regole sulla concorrenza non integra di per sé un danno erariale: il pregiudizio alla concorrenza non è in re ipsa e deve essere provato in concreto, con elementi certi, attuali ed economicamente valutabili, non potendosi ricorrere a mere affermazioni di principio. Le intercettazioni telefoniche e ambientali disposte in un procedimento penale non sono utilizzabili, in linea di massima, in un giudizio contabile diverso, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza; la loro trasmigrazione è lesiva degli artt. 15, 24 e 111 della Costituzione e dell’art. 4 del codice di giustizia contabile. I comunicati del Presidente dell’ANAC costituiscono meri pareri atipici, privi di efficacia vincolante per la stazione appaltante, che può legittimamente disattenderli. Ai fini della responsabilità erariale la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio il responsabile dell’area tecnica e la responsabile dell’area finanziaria di un Comune, contestando un danno erariale di euro 36.769,60 derivante dalla mancata indizione di gare pubbliche per il servizio di illuminazione pubblica e dalla prosecuzione del rapporto convenzionale mediante proroghe successive.

Il danno era addebitato in via principale a titolo di dolo al responsabile tecnico e in via sussidiaria a titolo di colpa grave alla responsabile finanziaria, con ripartizione interna dell’80% e del 20%. La questione giungeva davanti al giudice contabile dopo l’archiviazione del procedimento penale per infondatezza della notizia di reato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa. Secondo l’art. 1, comma 2, L. 20/1994, il dies a quo del termine quinquennale va individuato, per consolidata giurisprudenza contabile, nella data del pagamento, momento in cui il danno assume carattere di attualità e concretezza. Poiché l’invito a dedurre, con effetto interruttivo, è stato notificato nel maggio 2023, l’azione è risultata tempestiva.

Nel merito, la Corte ha ritenuto inutilizzabili le intercettazioni acquisite nel procedimento penale. La loro trasmigrazione al giudizio giuscontabile è stata considerata inammissibile e lesiva dei diritti di difesa, tanto più che il procedimento penale si era arrestato nella fase delle indagini preliminari, senza che i convenuti potessero contestare la legittimità delle captazioni. In assenza di altre evidenze probatorie, chiare, precise e concordanti, è venuta meno la prova dell’elemento soggettivo.

Il Collegio ha poi esaminato il fondamento dell’accusa, individuato nel comunicato del Presidente dell’ANAC del 14 settembre 2016. Ha escluso che tale atto abbia efficacia vincolante: i comunicati ANAC sono meri pareri, disattendibili dalla stazione appaltante, spettando al giudice amministrativo l’interpretazione della normativa sugli appalti. Il richiamo all’art. 63, comma 2, lettera b), punto 3), d.lgs. n. 50/2016, contenuto nella deliberazione di Giunta, è apparso aderente allo stato di fatto degli impianti e alle peculiarità della proposta.

Quanto all’elemento oggettivo, la Corte ha rilevato che il danno non è provato. Il confronto con i comuni limitrofi ha mostrato valori unitari sostanzialmente conformi a quelli pagati dal Comune convenuto; in un caso il prezzo unitario praticato altrove è risultato perfino superiore. Le due sole offerte poste a base del calcolo, peraltro non accettate e mai sfociate in contratto, non costituiscono metro di paragone idoneo. La Corte ha così escluso la configurabilità di un danno alla concorrenza in re ipsa.

Ha inoltre valorizzato l’archiviazione penale per infondatezza della notizia, ritenendo che il funzionario potesse in buona fede convincersi della correttezza amministrativa del proprio operato. La domanda è stata pertanto rigettata per carenza di prova degli elementi costitutivi della responsabilità, con liquidazione equitativa delle spese legali in favore dei convenuti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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