Pensione di privilegio e migliore ascrivibilità con parere medico-legale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 167 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione di privilegio, il giudice contabile può discostarsi dalle valutazioni del Comitato di verifica per le cause di servizio solo quando il parere medico-legale acquisito in giudizio sia affetto da vizi di illogicità, incongruenza o travisamento del quadro clinico. L’ascrivibilità tabellare delle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio deve essere determinata applicando il criterio della capacità lavorativa generica, non quella specifica, con il cumulo delle percentuali secondo il metodo “salomonico” per le patologie concorrenti, mentre le infermità coesistenti, che interessano apparati funzionalmente distinti, non possono essere sommate ma valutate separatamente. Il giudice può fondare la propria decisione sull’adesione al parere del consulente tecnico d’ufficio quando intenda far proprio il percorso logico-argomentativo sottostante.
Il Fatto
Il ricorrente, già brigadiere dell’Arma dei Carabinieri transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa, era stato riconosciuto permanentemente inidoneo al servizio militare, con attribuzione del trattamento privilegiato corrispondente alla VI categoria della tabella A. Contestando tale classificazione contenuta nel verbale di riforma, l’interessato aveva adito la Corte dei conti per ottenere, previa C.T.U., un trattamento corrispondente alla IV categoria tabellare, sulla base di una relazione medico-legale di parte.
Nel corso del giudizio, il ricorrente aveva modificato più volte le proprie conclusioni, giungendo infine a pretendere l’ascrizione delle patologie, tutte riconosciute dipendenti da causa di servizio, alla II categoria della tabella A. Il Ministero della Difesa aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva e l’inammissibilità del ricorso per mancata proposizione della domanda amministrativa, mentre l’INPS, costituitosi in seguito all’integrazione del contraddittorio, aveva evidenziato il carattere vincolante dei pareri tecnici acquisiti nel procedimento, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico ha disatteso le eccezioni preliminari del Ministero, rilevando che l’oggetto del contendere consiste proprio nella contestazione delle valutazioni classificatorie recepite nel provvedimento di riforma, e che il ricorrente aveva indubbiamente proposto la domanda amministrativa, essendo il giudizio finalizzato a contestare il risultato ottenuto, ritenuto meno favorevole di quello spettante.
Nel merito, richiamato l’art. 67 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che riconosce la pensione di privilegio al militare le cui infermità, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili alle categorie della tabella A di cui alla legge n. 313 del 1968, e l’art. 69 per l’indennità una tantum per le patologie in tabella B, il giudicante ha incaricato la Commissione medico-legale di esprimere il proprio parere sull’ascrivibilità del complesso patologico. Il Collegio, dopo un’articolata analisi delle singole infermità, ha concluso per l’attribuzione alla IV categoria della tabella A più tabella B.
La C.M.L. ha chiarito che le patologie del rachide vertebrale — discopatie cervicali, dorsali e lombari — dovevano essere valutate applicando le percentuali delle Linee Guida INPS per analogia, con cumulo secondo il metodo “salomonico”, ottenendo un’invalidità complessiva del 63%, corrispondente alla IV categoria. Quanto al rapporto tra le infermità, il Collegio ha precisato che la patologia della spalla non può considerarsi concorrente con quella del rachide, incidendo sulla funzionalità del braccio e non sulla funzione statico-dinamica del tronco: si tratta di infermità coesistenti, non cumulabili.
Nella relazione integrativa, la C.M.L. ha evidenziato le incongruenze delle relazioni peritali di parte, che avevano preteso l’ascrizione prima alla III e poi alla II categoria, attribuendo percentuali a infermità pregresse e non più esistenti, e applicando un criterio di riduzione della capacità lavorativa specifica proprio delle invalidità civili, non utilizzabile per le pensioni di privilegio, che fanno riferimento alla capacità lavorativa generica.
Il Giudice ha ritenuto l’intera valutazione del consulente d’ufficio corretta e analiticamente motivata, aderendovi ai sensi della giurisprudenza della Sezione (decisione n. 903/2022), e ha riconosciuto il diritto alla pensione di privilegio in IV categoria tabellare oltre un’annualità della tabella B, con i ratei arretrati a decorrere dal 13 marzo 2023, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 167 c.g.c., compensando le spese per la complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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