Responsabilità erariale per contributi pubblici percepiti con documentazione artefatta (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 8 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, risponde del danno erariale il legale rappresentante che ottenga contributi pubblici presentando all’ente erogatore documentazione artefatta, idonea a rappresentare come effettivamente erogate e pagate prestazioni in realtà mai avvenute. La prova del danno e del nesso causale può desumersi dalle risultanze istruttorie, anche in presenza di contumacia del convenuto. Il comportamento rinunciatario tenuto in sede preprocessuale e processuale costituisce elemento di riscontro della fondatezza della pretesa risarcitoria. Alla somma liquidata si aggiungono rivalutazione monetaria dall’ultima indebita erogazione e interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Corte dei conti di Bolzano ha promosso giudizio di responsabilità erariale nei confronti di un imprenditore, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di più società, per l’indebita percezione di contributi pubblici erogati dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Secondo la ricostruzione dell’organo requirente, le indagini della Guardia di Finanza avevano evidenziato che le attività delle imprese riconducibili al convenuto perseguivano quale scopo principale l’ottenimento illecito di fondi pubblici. Le domande di contribuzione erano corredate da documentazione artefatta, con la quale si facevano apparire come erogate e pagate prestazioni in realtà mai avvenute. Il convenuto non si è costituito in giudizio né ha replicato all’invito a dedurre, pur essendo state verificate la regolarità delle notificazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla contestazione della responsabilità amministrativo-contabile per la percezione di contributi provinciali ottenuti mediante la produzione di documenti non veritieri agli uffici preposti. La fattispecie ruota attorno all’induzione in errore dell’ente erogatore,realizzata attraverso la rappresentazione di situazioni del tutto apparenti, ma non corrispondenti alla realtà.

La Sezione rileva che, nonostante la regolarità delle notificazioni, non è pervenuto alcun riscontro all’invito a dedurre né alcuna costituzione in giudizio. Il comportamento rinunciatario, tanto preprocessuale quanto processuale, viene valorizzato dal Collegio come elemento di conferma della fondatezza della pretesa, in linea con un precedente della stessa Sezione.

Su tali basi, la Corte ritiene sussistenti tutti gli elementi della contestata responsabilità: la condotta, il danno e il nesso causale. La domanda attorea è pertanto accolta integralmente, con condanna in solido dei convenuti al pagamento di € 892.150,00 in favore della Provincia di Bolzano.

Al danno così determinato la Sezione aggiunge la rivalutazione monetaria a far tempo dall’ultima indebita erogazione, come precisato in un precedente della Sezione giurisdizionale lombarda. Sull’importo rivalutato sono dovuti gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo.

Le spese di giustizia, da rimborsare allo Stato, seguono la soccombenza e sono liquidate in € 244,96.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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