Cessata materia del contendere per riscatto definito in via amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 173 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta adozione in via amministrativa del provvedimento richiesto dal ricorrente, con integrale soddisfacimento della pretesa azionata e accettazione del provvedimento da parte dell’interessato, determina la cessata materia del contendere per venir meno dell’interesse alla decisione. Il giudice dichiara conseguentemente la cessazione del giudizio senza pronunciarsi nel merito. La compensazione delle spese processuali è disposta quando sussistono giusti motivi, valutati con riferimento alla condotta delle parti e all’esito complessivo della vicenda.
Il Fatto
Il ricorrente, assistente medico alle dipendenze di una struttura sanitaria pubblica, aveva presentato in data 15 dicembre 1992 domanda di riscatto degli anni di studio per il conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia e della specializzazione in Nefrologia. La domanda era stata ricevuta dall’ente allora competente il 19 gennaio 1993.
Nonostante i solleciti, anche a mezzo dei legali di fiducia, l’INPS non aveva calcolato l’importo della riserva matematica, lasciando l’interessato in una situazione di incertezza. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto al riscatto e la condanna dell’Istituto a quantificare e comunicare la riserva matematica secondo i criteri vigenti al gennaio 1993. Costituitosi in giudizio, l’INPS ha rappresentato di aver riesaminato la posizione ed emesso il provvedimento di riscatto in data 28.7.2025, già accettato dal ricorrente, concludendo per la cessata materia del contendere con spese compensate.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico, in assenza di questioni preliminari, ha affrontato direttamente il merito della controversia. Dalla documentazione agli atti è emerso che la domanda formulata in giudizio è stata integralmente accolta in via amministrativa dall’INPS.
Il provvedimento di riscatto, relativo agli anni di studio per il conseguimento della laurea e della specializzazione, è stato emesso in data 28.7.2025 ed è stato accettato dal ricorrente. Tale sopravvenienza ha fatto venir meno l’interesse alla pronuncia giurisdizionale.
La Corte ha quindi dichiarato la cessata materia del contendere, non residuando alcuna utilità concreta della decisione. Sulle spese, il giudice ha rilevato la sussistenza di giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti.
La definizione amministrativa intervenuta nel corso del giudizio assorbe pertanto ogni ulteriore valutazione sul merito della pretesa sostanziale.
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Nota della Redazione
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