Calcolo pensione interamente retributiva e rilievo del grado rivestito al congedo (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 93 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema di calcolo interamente retributivo la base pensionabile è costituita dalla retribuzione alla cessazione, cioè quella del grado effettivamente rivestito al momento del collocamento a riposo, anche se conseguito da poco. Il giudice contabile non può applicare i coefficienti di rendimento propri del grado inferiore ai periodi in cui il militare vi è rimasto, perché l’art. 54, comma 8, d.P.R. n. 1092/1973 impone di raffrontare l’intero trattamento con quello spettante nel grado inferiore, non singole voci. Diversamente si riconoscerebbe una doppia utilità, contraria alla ratio della norma. La maggiorazione del 3,60% di cui all’art. 54, comma 6, d.P.R. n. 1092/1973 ha natura perequativa e si applica solo ai collocamenti anticipati rispetto ai limiti di età.

Il Fatto

Il ricorrente, proveniente dal ruolo dei Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri, aveva conseguito solo in tarda carriera la nomina a Ufficiale del ruolo straordinario ad esaurimento, mantenendo tale grado fino al congedo per limiti di età. Impugnava il provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico lamentando che l’INPS avesse applicato le aliquote del ruolo degli Ufficiali all’intero servizio, senza distinguere i periodi svolti come Sottufficiale.

Secondo la tesi del ricorrente, il calcolo corretto avrebbe dovuto incrementare la base pensionabile con il 3,60% dal ventunesimo anno fino al 31 dicembre 1997 e con il 2% dal 1° gennaio 1998 fino alla cessazione, con una quota B pari al 63,39% anziché al 57,22%. Da qui la dedotta deminutio del trattamento di quiescenza e la domanda di riliquidazione. L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico ha richiamato la propria precedente pronuncia della stessa Sezione, sentenza n. 198/2023, resa in caso analogo. Il punto di partenza è la qualificazione del sistema applicabile: la pensione era stata liquidata con il sistema interamente retributivo ai sensi dell’art. 1, comma 13, legge n. 335/1995, avendo il ricorrente maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità superiore ai diciotto anni.

In tale sistema la base pensionabile è la retribuzione alla cessazione, ossia quella del ruolo degli Ufficiali a cui il ricorrente apparteneva al congedo. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui rileva lo stato giuridico posseduto alla data del collocamento a riposo, come attribuito dalla legge al tempo vigente (C. conti, Sez. Giur. Lombardia, n. 147/2020). Ne consegue che l’INPS correttamente non ha applicato i coefficienti dei Sottufficiali, perché avrebbe agito contra legem.

Il passaggio centrale riguarda l’art. 54, comma 8, d.P.R. n. 1092/1973, invocato dal ricorrente. La norma garantisce che la pensione non sia inferiore a quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, ma opera sull’intero trattamento e non su singole componenti. Il raffronto muove dai complessivi parametri di calcolo, quindi anche e soprattutto dalla base retributiva, che nel grado superiore è necessariamente maggiore. Applicare le aliquote del grado inferiore alla base del grado superiore significherebbe riconoscere una doppia utilità, come osservato da Sez. Giur. Calabria, sent. n. 55/2022.

I prospetti INPS depositati non mutano l’esito: le basi pensionabili delle simulazioni sono diverse, perché varia la retribuzione utile alla cessazione per la quota A e per la quota B. La progressione di carriera aumenta gli elementi retributivi, e ciò spiega il risultato apparentemente più favorevole.

Da ultimo, il Collegio ha escluso l’applicazione della maggiorazione del 3,60%: si tratta di aliquota annua speciale prevista dall’art. 54, comma 6, d.P.R. n. 1092/1973 per i collocamenti anticipati rispetto ai limiti di età, con finalità perequativa (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 90/2023). Il ricorrente era stato posto in congedo per raggiungimento del limite di età ai sensi degli artt. 924 e 928 d.lgs. n. 66/2010. Il ricorso è stato rigettato perché infondato, con condanna alle spese liquidate equitativamente in € 500,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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