Rito abbreviato contabile definito con versamento integrale delle somme (Corte dei Conti Sez. III App. n. 31 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c., il collegio, accolta la richiesta e determinato con decreto la somma dovuta, fissa il termine perentorio per il versamento e la camera di consiglio per la definizione del giudizio. In tale sede il giudice accerta, in contraddittorio, l’avvenuto tempestivo e regolare versamento in unica soluzione della somma stessa e delle spese liquidate in primo grado. Rilevata la piena esecuzione del decreto e la concorde valutazione di regolarità dei pagamenti espressa dal rappresentante della Procura generale, il giudizio di appello è definito con sentenza che liquida le spese della fase. Il rito alternativo non richiede l’esame del merito dell’appello quando la definizione avviene per integrale adempimento delle prescrizioni del decreto.
Il Fatto
La sentenza di primo grado aveva condannato, tra gli altri, l’appellante al pagamento di una somma a titolo di danno erariale, oltre rivalutazione e interessi, per avere concorso, con un collega, mediante omissioni diagnostiche dovute a colpa grave, nella causazione di un danno alla salute di un paziente, poi definito in via transattiva.
Avverso tale pronuncia l’appellante ha proposto appello, chiedendo in via preliminare di essere ammesso al rito abbreviato con pagamento di una somma pari al settanta per cento del danno contestato in citazione. La Procura Generale ha espresso parere favorevole. Con decreto n. 2 del 26 settembre 2025 la Sezione ha accolto la richiesta, determinato la somma dovuta e le spese di primo grado e fissato il termine perentorio di trenta giorni per il versamento, nonché la camera di consiglio per la definizione.
La Motivazione della Corte
La decisione muove dalla disciplina dell’art. 130 c.g.c., che consente al soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna di chiedere che il procedimento in appello sia definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al settanta per cento del danno contestato in citazione. In caso di accoglimento, il collegio determina la somma e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento.
Il percorso applicativo è già stato compiuto con il decreto n. 2, con il quale la Sezione ha accolto la richiesta dell’appellante e determinato l’importo da corrispondere. L’appellante ha provveduto al versamento sia per il debito principale, verso la struttura sanitaria destinataria della pretesa risarcitoria, sia per le spese liquidate in primo grado a favore dello Stato.
La Corte si è poi soffermata sull’accertamento richiesto dalla norma: in camera di consiglio, sentite le parti, il collegio verifica l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, delle somme dovute. La verifica è avvenuta nel contraddittorio, con il rappresentante della Procura generale che ha concordato sulla regolarità dei pagamenti effettuati.
Da qui la definizione del giudizio: rilevata la piena esecuzione di quanto stabilito nel decreto, il collegio ha definito la controversia ai sensi della norma richiamata. La pronuncia si chiude con la liquidazione delle spese di giudizio della presente fase a carico dell’appellante, nella misura indicata in dispositivo, e con il rinvio alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
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Nota della Redazione
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