Responsabilità erariale per indebita percezione di contributi comunitari agricoli (Corte dei Conti Sez. I App. n. 116 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile per indebita percezione di contributi comunitari, l’occultamento doloso del danno ricorre quando il beneficiario produca all’ente erogatore titoli di spesa e quietanze solo apparentemente regolari, idonei a rappresentare investimenti in realtà non sostenuti con mezzi propri. In tale ipotesi il termine iniziale di prescrizione dell’azione erariale decorre, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dal momento della scoperta del danno. Il giudice contabile valuta i fatti secondo il criterio del più probabile che non, autonomamente rispetto al processo penale, non sussistendo rapporto di pregiudizialità ex art. 106 C.G.C. La mancata confutazione analitica delle deduzioni difensive da parte della Procura non invalida l’atto di citazione.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, con sentenza n. 139/2022, aveva condannato il titolare di un’azienda agricola, in proprio e quale legale rappresentante della ditta omonima, a pagare all’ente pagatore regionale la somma di € 59.767,84, oltre rivalutazione, interessi e spese, per l’indebita percezione di finanziamenti comunitari del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, Misura 121.
Secondo il primo giudice, i titoli di spesa e le quietanze esibiti erano oggettivamente non rispondenti al vero e le lavorazioni erano state eseguite in economia dalla stessa beneficiaria, non in corrispondenza dei pagamenti documentati. L’appellante ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa del processo penale, la nullità della sentenza e dell’atto di citazione, il rigetto dell’azione per intervenuta prescrizione e, nel merito, la rideterminazione della somma.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la richiesta di trattazione in videoconferenza, respingendola: la disciplina emergenziale invocata (art. 85 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27) era temporalmente delimitata alla durata dell’emergenza pandemica, ormai cessata. Ammette invece la trattazione cartolare, non operando l’art. 196 C.G.C. quando è lo stesso appellante a chiedere la decisione allo stato degli atti, senza opposizione della Procura.
Quanto alla richiesta di sospensione in attesa del giudizio penale, il Collegio richiama l’art. 106 C.G.C. e ne esclude i presupposti: difetta il rapporto di pregiudizialità, poiché il giudice contabile dispone di un autonomo potere di apprezzamento dei fatti costitutivi della responsabilità, anche se penalmente rilevanti. La regola di giudizio contabile è quella del più probabile che non, diversa dal criterio penale dell’oltre ogni ragionevole dubbio, richiamando le Sezioni Riunite n. 6/2018. La richiesta di archiviazione penale non assume rilievo, riguardando altri soggetti.
Nel merito, la Corte conferma la ricostruzione dei fatti: una rete di aziende agricole, tutte beneficiarie dei medesimi contributi, si scambiavano reciprocamente fatture per lavori di recinzione, in tempi ristretti e per importi sovrapponibili, con flussi di denaro sostanzialmente nulli. Il beneficiario non aveva apportato mezzi propri, aggirando l’obbligo di cofinanziamento del 50 per cento delle opere e la presunzione di gratuità delle prestazioni in economia. L’atto di citazione non è affetto da ultrapetizione, delineando con sufficiente chiarezza le condotte contestate, né sussiste violazione dell’art. 87 C.G.C., poiché il mancato accoglimento delle deduzioni difensive non equivale al loro mancato esame.
Sulla prescrizione, la Corte conferma il rigetto dell’eccezione: l’occultamento doloso emerge dall’utilizzo di titoli di spesa apparentemente corretti, la cui anomalia è emersa solo attraverso accertamenti bancari e analisi dei flussi finanziari. Il dies a quo coincide con la segnalazione di danno della Guardia di Finanza del 19.04.2021, rispetto alla quale l’invito a dedurre del 10.09.2021 è tempestivo. La prova testimoniale richiesta è inidonea a superare le contestazioni. L’appello è quindi rigettato, con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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