Responsabilità erariale: prescrizione decorre dalla conoscibilità oggettiva del danno (Corte dei Conti Sez. I App. n. 239 del 14.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità erariale, il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento, fissato dall’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, decorre dalla conoscibilità oggettiva del danno, salvo che ricorra un occultamento doloso idoneo a impedire in modo obiettivo l’esercizio del diritto. L’ampiezza e la complessità del fenomeno illecito, così come la pendenza di indagini penali, non integrano l’occultamento doloso: costituiscono ostacoli di mero fatto che non giustificano una dilatazione dei termini prescrizionali. L’occultamento richiede una condotta ingannatrice e fraudolenta, idonea a superare l’ordinaria diligenza del danneggiato e non sormontabile con gli ordinari controlli, poiché solo una situazione di obiettiva preclusione sospende la prescrizione.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Campania conveniva in giudizio, in via principale e solidale, un’associazione di categoria provinciale e il suo Presidente, e in via sussidiaria alcuni dirigenti e funzionari dell’ente camerale, per il risarcimento di un danno quantificato in euro 216.825,24, asseritamente patito dalla Camera di Commercio per l’indebita percezione di contributi relativi a molteplici progetti.

La Sezione territoriale, con sentenza n. 876/2022, dichiarava la prescrizione dell’azione risarcitoria contabile. Avverso tale pronuncia proponeva appello il Procuratore regionale, dolendosi dell’erronea declaratoria e sostenendo che la fattispecie integrasse un’ipotesi di doloso occultamento del danno, con decorrenza del termine dalla conoscenza effettiva e non dalla mera conoscibilità.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’Appello ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, che fissa la prescrizione quinquennale dalla data del fatto dannoso ovvero, in caso di occultamento doloso, dalla data della scoperta. Ai fini del dies a quo, oltre alla condotta illecita, deve essersi prodotto un evento dannoso concreto e attuale.

Il Collegio richiama il proprio insegnamento: l’occultamento doloso non rileva sul piano soggettivo, ma su quello obiettivo, quale impossibilità per l’amministrazione di conoscere il danno e di azionarlo. Occorre una condotta ingannatrice e fraudolenta, diretta ad occultare il danno e idonea a precludere al creditore la possibilità di far valere il proprio diritto, superando l’ordinaria diligenza del danneggiato.

La vicenda origina da un sistema di ripartizione di risorse camerali tra associazioni di categoria delineato sin dall’informativa della Guardia di Finanza del 23 ottobre 2015. Tale informativa, richiamata nelle decisioni rese su un procedimento originario — la sentenza n. 133/2018 della Sezione Campania e la pronuncia n. 304/2020 della Seconda Sezione centrale d’appello — indicava analiticamente le dinamiche dei finanziamenti erogati dall’ente camerale e conteneva anche dichiarazioni specifiche del direttore generale dell’associazione appellata.

Reputa la Corte che sin da quella prima informativa emergesse una concreta qualificazione giuridica del fatto come presupposto di una fattispecie dannosa, trattandosi di vicenda sovrapponibile a quelle relative ad altre associazioni. La successiva informativa del 2018 costituisce, pertanto, solo ulteriore specificazione di una vicenda già delineata nelle linee essenziali.

Non integrano occultamento doloso né l’ampiezza e complessità del fenomeno, né la concomitante attività di indagine penale, dovendosi ribadire l’autonomia del processo contabile e la possibilità di costituire in mora i presunti responsabili. Il dies a quo va quindi individuato alla data dell’informativa del 23 ottobre 2015, con conseguente spirare del termine alla data di notifica degli atti di invito a dedurre, avvenuta nel gennaio 2022. L’appello è pertanto rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata e spese compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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