Rito abbreviato contabile e definizione alternativa del giudizio (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 350 del 14.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La definizione del giudizio di responsabilità amministrativa ai sensi dell’art. 130, co. 8, cod. giust. cont. non integra né una ipotesi di cessazione della materia del contendere né una fattispecie di estinzione del giudizio, ma costituisce una modalità alternativa di definizione della lite. Il rito abbreviato presuppone l’accertamento di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa: rapporto di servizio, condotta antigiuridica, elemento psicologico, nesso di causalità e danno erariale. L’istanza resta circoscritta al pagamento di una quota parte dell’iniziale pretesa attorea, rideterminata dal Collegio con giudizio di congruità sulla proposta del convenuto, previo parere del Pubblico Ministero. La definizione implica una soccombenza virtuale, ostativa alla compensazione delle spese di giustizia.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale siciliana citava in giudizio i componenti della commissione straordinaria di un Comune, il dirigente responsabile del servizio partecipate e i componenti del collegio dei revisori, contestando un danno erariale di oltre un milione di euro. L’addebito riguardava il riconoscimento di un debito fuori bilancio in favore di un’azienda speciale già posta in liquidazione, in asserita violazione del divieto di soccorso finanziario, e i successivi pagamenti effettuati in favore della stessa azienda.
Uno dei convenuti, dopo l’invito a dedurre, presentava istanza di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130 cod. giust. cont., offrendo una somma pari al 30% del danno contestato. La Procura esprimeva parere favorevole. Il Collegio accoglieva l’istanza con decreto, fissando il termine perentorio per il versamento e rinviando a nuova camera di consiglio per l’accertamento dell’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto del regolare e tempestivo versamento della somma determinata nel decreto, attestato dalla quietanza rilasciata dall’ente locale e depositata dalla difesa. Su questa base procede alla definizione del giudizio secondo il disposto dell’art. 130, co. 8, cod. giust. cont.
La Corte affronta preliminarmente la qualificazione dell’istituto. Richiamando il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile — Sez. III App., sent. n. 104/2018, Sez. giur. Reg. siciliana, sent. n. 315/2019 — esclude che la definizione possa ricondursi a una cessazione della materia del contendere o a una estinzione del giudizio. Si tratta invece di una modalità alternativa di definizione della lite.
Da questa premessa discende la conseguenza più rilevante sul piano sistematico. Il rito abbreviato conduce a una definizione in cui restano accertati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa: il rapporto di servizio, la condotta antigiuridica, l’elemento psicologico, il nesso di causalità e il danno erariale. L’istanza del convenuto non incide sull’an della responsabilità, ma solo sul quantum: essa è circoscritta al pagamento di una quota parte della pretesa attorea, come rideterminata dal Collegio con giudizio di congruità sulla proposta formulata a seguito del parere del Pubblico Ministero.
Il Collegio esamina quindi il profilo delle spese. Rileva che non sussistono i presupposti per la compensazione ai sensi dell’art. 31, co. 3, cod. giust. cont., poiché il provvedimento che definisce il giudizio implica un’affermazione di soccombenza. Le spese di giustizia seguono pertanto la soccombenza virtuale e sono liquidate a carico del convenuto in favore dello Stato.
La pronuncia si chiude con la condanna del convenuto al pagamento delle spese di giustizia e con il contestuale decreto presidenziale che, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, dispone di omettere le generalità e i dati identificativi delle parti in caso di diffusione.
Nota della Redazione
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