Ritardi attuativi PNRR e obbligo di aggiornamento nel controllo contabile (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 241 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sull’attuazione degli interventi finanziati a valere sul PNRR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti verifica l’effettivo avanzamento dei progetti rispetto al cronoprogramma e agli obiettivi intermedi e finali. Il dato registrato nel sistema ReGiS prevale, allo stato degli atti, sulle dichiarazioni rese dal soggetto attuatore, quando tra essi emerga un contrasto. Il soggetto attuatore è responsabile dell’attuazione conformemente ai principi della sana gestione finanziaria e al vincolo di destinazione delle risorse. Il mancato rispetto dei tempi, con un avanzamento economico marginale, integra profili di criticità e giustifica la raccomandazione dell’adozione di ogni misura utile al completamento dell’opera.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Campania ha avviato d’ufficio il procedimento di controllo su un progetto di competenza di un Comune, nella sua qualità di soggetto attuatore e destinatario di finanziamenti anche a valere sul PNRR, per un valore complessivo di € 552.000,00. L’intervento, identificato dal CUP n. E35E24000090006 nell’ambito della misura M4C1I1.2, riguarda la predisposizione di nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica.
Dai dati del sistema ReGiS emergeva un avanzamento economico-finanziario pari a zero e fasi di progetto con data di inizio prevista superata e inizio effettivo non registrato. Il Magistrato istruttore ha quindi invitato l’Ente a fornire una relazione sullo stato di avanzamento. Il Comune ha risposto rappresentando che il progetto era in fase preparatoria, che aveva pianificato il completamento entro il 31 dicembre 2025, e che non aveva ricevuto né contabilizzato alcuna anticipazione.
La Motivazione della Corte
Il quadro normativo di riferimento è delineato dal d.l. n. 77 del 2021, conv. dalla l. n. 108 del 2021, che individua negli obblighi di risultato e nella sana gestione finanziaria il criterio di attuazione degli interventi. L’art. 8 impone alle Amministrazioni titolari di rimuovere le irregolarità suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi, mentre l’art. 12 disciplina i poteri sostitutivi in caso di inerzia o di rischio anche prospettico.
Sul piano finanziario, la Corte richiama l’art. 2 del DM MEF 11 ottobre 2021, l’art. 11 del d.l. n. 19 del 2024 e l’art. 18-quinquies del d.l. n. 113 del 2024, che regolano anticipazioni, trasferimenti intermedi e saldo. Da queste disposizioni ricava la disciplina dei flussi finanziari in favore dei soggetti attuatori.
La Sezione ha quindi posto a confronto le dichiarazioni del Comune con le risultanze del sistema ReGiS. Alla data del controllo il sistema registrava un avanzamento pari al 2,2%, con costi realizzati pari a € 12.200,00 sul totale di € 552.000,00, oltre a pagamenti di rilevanza sul progetto non ammessi. Ne derivava che la previsione di conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2025 appariva, allo stato, difficilmente realizzabile.
Un ulteriore profilo di contrasto riguarda l’anticipazione: il sistema evidenziava l’erogazione in favore del Comune di € 165.600,00 in data 10 febbraio 2025, dato incompatibile con le affermazioni rese dall’Ente circa l’assenza di anticipazioni ricevute o contabilizzate. La Sezione non risolve il dissidio in via definitiva, ma lo assume come criticità da chiarire in sede di aggiornamento.
Allo stato degli atti, la Corte rileva la presenza dei profili di criticità nella gestione del progetto, raccomanda l’adozione di ogni misura utile a garantire il rispetto dei tempi prefissati e dispone che l’Amministrazione trasmetta, tramite il sistema Con.Te, una relazione di aggiornamento entro il 31 gennaio 2026, con pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013.
Nota della Redazione
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