Responsabilità erariale del progettista per fatture inesistenti su fondi PSR (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 147 del 16.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi pubblici per iniziative imprenditoriali, il conseguimento di somme a fronte di spese giustificate da fatture attestanti prestazioni di terzi rivelatesi insussistenti integra danno erariale anche quando il percipiente abbia realizzato gli interventi finanziati, perché l’erogazione di risorse presuppone che il costo cui si riferisce sia reale ed effettivo. L’art. 8 del Bando e l’art. 19 dello stesso, in applicazione dell’art. 35 del Reg. UE n. 1305/2013, ammettono a contributo solo le spese concretamente sostenute e impongono la revoca integrale in caso di violazione dei criteri. Il tecnico progettista e direttore dei lavori che predispone il circuito documentale e finanziario strumentale all’erogazione risponde a titolo di dolo, per aver indotto in errore l’Organismo pagatore. La mancata audizione personale ritualmente richiesta dall’incolpato rende inammissibile la citazione nei soli confronti di chi l’ha domandata.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in solido il titolare di una ditta agricola e il tecnico agronomo che aveva curato la pratica di accesso al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna, Misura 4 – Sottomisura 4.1, bando 2016. L’addebito riguardava euro 234.747,19 erogati dall’Organismo pagatore a titolo di anticipazione e acconto, a fronte di un quadro di fatturazioni per operazioni ritenute inesistenti.
Secondo la prospettazione attorea, gli operatori coinvolti avrebbero assunto a rotazione il ruolo di emittenti e destinatari di titoli fiscali, al solo fine di documentare lavorazioni in realtà eseguite in economia, con neutralità finanziaria dei pagamenti. Il tecnico avrebbe svolto funzione di coordinamento dell’intero schema. Entrambi i convenuti si sono costituiti, eccependo profili di rito e, nel merito, l’infondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza territoriale. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b), c.g.c., criterio dirimente è il luogo in cui si è svolta l’attività di gestione o si è prodotto il fatto dannoso: nella specie le iniziative e l’evento lesivo si collocano in Sardegna.
Accoglie invece l’eccezione di inammissibilità della citazione proposta dal titolare della ditta. Dalla ricognizione degli atti preprocessuali risulta che, nelle deduzioni depositate entro il termine, l’incolpato aveva chiesto in modo diretto e incondizionato di essere ascoltato. L’art. 67 c.g.c. sancisce che l’omessa audizione determina l’inammissibilità dell’atto introduttivo. Ne deriva, ex art. 78, comma 3, c.g.c., l’inefficacia del sequestro conservativo disposto sui beni del predetto, con rinvio a separata ordinanza per le modalità del dissequestro. La richiesta del tecnico di estendere l’inammissibilità alla propria posizione è respinta: l’esito impeditivo opera solo per chi ha formulato l’istanza, trattandosi di imputazioni distinte.
Respinta anche la richiesta di sospensione del giudizio in attesa del processo penale. L’art. 106 c.g.c. richiede un vincolo di consequenzialità, non un mero collegamento tra pronunce, come chiarito dalle SS.RR. ord. n. 8 del 2018, n. 5/2022 e n. 9/2015. L’azione di responsabilità erariale resta autonoma rispetto all’accertamento penale.
Nel merito, la Corte ritiene la domanda fondata verso il tecnico. Il quadro probatorio — informative di polizia giudiziaria, analisi forense dei dispositivi, messaggistica — dimostra un circuito fittizio di fatturazioni e bonifici reciproci, con rientro delle somme nella disponibilità dei singoli operatori. Il tecnico emerge come figura centrale nella elaborazione dei titoli e nella scansione dei pagamenti. Irrilevante che le opere siano state realizzate: l’esibizione di documentazione non rispondente al contesto è impeditiva dell’accesso alle agevolazioni. Il convenuto è pertanto condannato al risarcimento di euro 234.747,19, oltre rivalutazione e interessi, con conversione in pignoramento del sequestro nei limiti della condanna.
Nota della Redazione
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