Danno all’immagine e clamore mediatico: confermata la condanna dell’appellante (Corte dei Conti Sez. II App. n. 34 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il clamore mediatico non integra né costituisce il danno all’immagine della pubblica amministrazione, ma ne indica soltanto la dimensione, rilevando al più ai fini della quantificazione. Il danno all’immagine consegue direttamente alla condotta illecita del dipendente pubblico e prescinde dalla diffusione della notizia, sicché è configurabile anche in assenza di strepitus fori. Ai sensi dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, la sospensione del termine prescrizionale dell’azione erariale opera fino alla conclusione del procedimento penale e la norma, di natura anche processuale, si applica ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. L’azione per danno all’immagine resta subordinata alla sentenza penale irrevocabile di condanna per uno dei delitti del pubblico ufficiale contro la p.a. di cui al capo I, titolo II, libro II, cod. pen., con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dal passaggio in giudicato.
Il Fatto
Con la sentenza n. 201/2024 la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria aveva condannato l’appellante, all’epoca dei fatti Sovrintendente di P.S., al pagamento di € 20.000 a titolo di risarcimento del danno all’immagine dell’amministrazione di appartenenza, oltre interessi e rivalutazione. L’azione erariale era scaturita dalla condanna penale dell’appellante per il reato di cui all’art. 319-quater cod. pen., divenuta irrevocabile a seguito del rigetto del ricorso da parte della Corte di cassazione.
L’appellante ha impugnato la decisione deducendo la nullità dell’atto di citazione per asserita difformità rispetto all’invito a dedurre, l’insussistenza del presupposto dell’eco mediatica, l’erroneità della quantificazione del danno e la prescrizione dell’azione. La Procura generale ha chiesto il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto respinto l’eccezione di nullità dell’atto di citazione. L’art. 87 c.g.c. sanziona la difformità tra i fatti dedotti in citazione e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell’invito a dedurre, ma non esige un’identità assoluta tra i due atti, purché resti immutato il nucleo essenziale della contestazione. Nel caso di specie, l’errore materiale del dispositivo penale, che aveva ascritto all’appellante anche un capo di imputazione riferito ad altro soggetto, era stato chiarito dallo stesso giudice penale e l’atto di citazione aveva puntualmente circoscritto la condotta rilevante a quella di induzione indebita. Un eventuale restringimento dell’oggetto della citazione non lede le garanzie difensive.
Sul secondo motivo la Corte ha ribadito che il fondamento della tutela dell’immagine della p.a. si identifica nell’art. 97 Cost. e che la lesione del prestigio e dell’immagine costituisce l’evento dannoso. Il clamore mediatico non integra la lesione ma ne indica la dimensione, incidendo al più sulla quantificazione. Ne deriva che il danno è configurabile anche in assenza di strepitus fori, non potendo rilevare circostanze esterne e successive alla condotta, quali la rinuncia alla prescrizione nel processo penale o la riammissione in servizio. La Sezione ha inoltre condiviso l’orientamento secondo cui le testate online hanno maggiore potenzialità di diffusione rispetto ai giornali cartacei.
Quanto alla prescrizione, la Corte ha applicato l’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, che sospende il decorso del termine fino alla conclusione del procedimento penale. La disposizione ha natura anche processuale, con applicazione immediata anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, e si ricollega all’art. 2935 cod. civ., decorrendo la prescrizione solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Poiché la sentenza penale è divenuta irrevocabile in data successiva all’entrata in vigore della norma e l’invito a dedurre è stato notificato nel dicembre 2023, l’azione è stata ritenuta tempestiva.
Infine, la Sezione ha confermato la quantificazione equitativa del danno operata ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., trattandosi di condotta realizzata prima dell’entrata in vigore della legge n. 190/2012 e quindi del criterio del duplo. L’addebito è stato determinato in ragione della gravità della condotta, dell’abuso della qualità di pubblico ufficiale e del ruolo rivestito. Trattandosi di condotta dolosa, non è stato applicato il potere riduttivo. L’appello è stato quindi rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata e condanna dell’appellante alle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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