Divieto prefettizio di detenzione armi e giudizio prognostico di inaffidabilità (TAR Emilia-Romagna n. 976 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di armi, il potere dell’Autorità di pubblica sicurezza è discrezionale e il suo esercizio non è sindacabile nel merito, salvo che per manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento dei fatti. Il giudizio di inaffidabilità che giustifica il divieto di detenzione di armi ha natura prognostica e preventiva, non sanzionatoria, e si fonda su un ragionamento induttivo di tipo probabilistico: non richiede la certezza dell’abuso oltre ogni ragionevole dubbio, né una condanna penale, né un giudizio di pericolosità sociale, essendo sufficienti fatti o episodi anche privi di rilievo penale, purché il loro apprezzamento non risulti irrazionale. La motivazione del provvedimento è adeguata quando dia conto di elementi concreti che rendono la valutazione dell’Amministrazione non arbitraria.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Rimini gli ha vietato di detenere armi e munizioni e ogni altro materiale esplodente, con ordine di immediata consegna all’Organo di Polizia incaricato. Il provvedimento richiama la nota con cui la Questura aveva negato il rinnovo della licenza e una serie di pregiudizi, alcuni risalenti nel tempo e altri recenti, oltre a segnalazioni di polizia.
Il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione e la mancata valutazione delle memorie difensive, l’insussistenza dei presupposti e l’errato accertamento della buona condotta. Ha inoltre evidenziato l’intervenuta assoluzione in un procedimento penale successivo all’adozione del provvedimento. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto i principi consolidati della materia. Il porto d’armi non è un diritto assoluto, ma un’eccezione al divieto generale di detenere armi, riconoscibile solo a fronte di piena sicurezza sul loro buon uso. L’Autorità può fondare il giudizio di non affidabilità valorizzando situazioni genericamente non ascrivibili alla buona condotta, senza necessità di un comprovato abuso né di un giudizio di pericolosità sociale, purché l’apprezzamento non sia irrazionale.
Quanto alle censure formali, il Tribunale rileva che il provvedimento è stato adottato all’esito di un procedimento articolato e approfondito, cui il ricorrente ha partecipato con memorie e audizioni. La mancata condivisione delle conclusioni difensive non integra violazione delle garanzie partecipative di cui alla legge n. 241 del 1990; la Prefettura ha anzi interpellato Questura e Comando provinciale dei Carabinieri per ampliare l’istruttoria.
Nel merito, i vizi sostanziali sono infondati. Il provvedimento indica plurimi pregiudizi, alcuni risalenti e altri recenti, che unitamente considerati integrano i presupposti del divieto, adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P. La motivazione è chiara e precisa, e richiama la necessità di tener conto del particolare materiale cui si riferisce la disciplina e del rigoroso sistema di controlli.
Quanto all’assoluzione intervenuta nel procedimento penale, essa non assume rilievo decisivo: è successiva all’adozione dell’atto impugnato e, per alcuni reati, è stata pronunciata per prescrizione, con la conseguenza che nulla è accertato sui fatti materiali. A carico del ricorrente permangono ulteriori e molteplici pregiudizi che rendono il giudizio di inaffidabilità del tutto ragionevole.
Il Collegio osserva infine che il provvedimento incide su un’attività voluttuaria come la caccia e non su un’attività lavorativa; ciò sposta il punto di equilibrio tra le istanze dell’interessato e le esigenze di sicurezza collettiva nel senso della tendenziale prevalenza di queste ultime. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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