Responsabilità erariale del tecnico comunale per omessa manutenzione delle caditoie (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 2 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non integra responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto la condotta del responsabile del servizio tecnico comunale che, a fronte di un primo evento meteorologico, abbia ordinato e fatto eseguire la pulizia delle caditoie stradali sin dal giorno successivo, così adempiendo diligentemente ai propri obblighi di vigilanza e manutenzione. Il verificarsi dell’allagamento non è imputabile al convenuto quando deriva dal carattere eccezionale e imprevedibile delle precipitazioni del giorno successivo, idonee a interrompere il nesso causale. In difetto della condotta antidoverosa e della colpa grave o gravissima, la domanda risarcitoria va rigettata, con liquidazione degli oneri difensivi secondo il principio della soccombenza.
Il Fatto
Il Comune di Amelia era stato condannato dal Tribunale di Terni, con sentenza n. 1286 del 13 marzo 2022, al risarcimento in favore di una società assicurativa per i danni subìti a seguito dell’allagamento dei locali della sua sede, avvenuto il 24 luglio 2014 e provocato dalla mancata pulizia delle caditoie stradali. In esecuzione della condanna civile il Comune aveva liquidato il risarcimento, gli interessi e le spese di lite al difensore di controparte, oltre ai compensi spettanti al proprio legale per effetto della convenzione di difesa tecnica.
La Procura regionale, ricevuta notizia dei fatti tramite la comunicazione della deliberazione di accertamento e della sentenza civile, ha citato in giudizio il responsabile del settore tecnico comunale, contestandogli la colpa gravissima per aver omesso un’adeguata attività di vigilanza e manutenzione delle condotte di scolo, pur a fronte di precedenti analoghi fenomeni ostruttivi. Il convenuto ha contestato gli addebiti, deducendo di aver disposto la pulizia della via sin dal giorno successivo alle prime piogge e invocando la forza maggiore e il caso fortuito.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica involge la sussistenza di una responsabilità erariale per danno indiretto derivante dalla condotta colposa del responsabile del servizio tecnico comunale, al quale si contesta di non aver disposto la manutenzione delle caditoie di via della Libertà idonea a evitare l’allagamento dei locali dell’agenzia assicurativa.
I giudici contabili rilevano anzitutto che le opposte prospettazioni delle parti sulla data della pulizia sono solo in apparenza confliggenti. La Procura si riferisce all’intervento dei Vigili del fuoco, mentre il convenuto si riferisce al diverso intervento posto in essere da una squadra tecnica comunale. Dalle produzioni documentali del convenuto — non contestate sotto il profilo della veridicità né impugnate per falsità — risulta che lo stesso, dopo la iniziale pioggia del 22 luglio 2014, si era immediatamente attivato e aveva disposto la pulizia della via per il 23 luglio 2014.
La Corte sottolinea che tale pulizia non si era rivelata insufficiente dinanzi alle precipitazioni del giorno successivo, le quali avevano assunto carattere straordinario e imprevedibile. Il 24 luglio 2014 si era registrata la caduta di 50,6 mm. di pioggia, come attestato dai dati pluviometrici della Regione Umbria, dagli articoli di stampa e dalla documentazione scientifica prodotta. Il convenuto aveva inoltre prodotto il proprio ordine di servizio datato 23 luglio 2014 e il rapporto dei lavori firmato da un componente della squadra operativa, con testimonianza scritta conforme.
Da tali elementi i giudici desumono il venir meno della condotta antidoverosa: il convenuto ha provveduto ad adempiere diligentemente ai propri obblighi di servizio, ordinando e facendo espletare, sin dal giorno successivo al primo evento meteorologico, un intervento di pulizia nella via in questione, proprio in quanto era prevedibile che si sarebbe potuto verificare un allagamento degli immobili. L’evento dannoso è invece riconducibile al carattere eccezionalmente grave degli eventi atmosferici di quei giorni.
Non possono pertanto ritenersi sussistenti gli elementi atti a qualificare la colpa in termini di gravità in capo al convenuto. Il collegio considera la domanda infondata e la rigetta, liquidando gli oneri difensivi in favore del convenuto in applicazione del principio della soccombenza ai sensi dell’art. 31, quarto comma, c.g.c.
Nota della Redazione
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