Porto d’armi e diniego fondato su procedimenti definiti: obbligo di motivazione concreta (TAR Puglia n. 24 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di licenza di porto d’armi per difesa personale deve fondarsi su una valutazione in concreto dell’affidabilità del richiedente, desunta dalla condotta globalmente considerata, e non su un giudizio astratto e generico. La mera esistenza di procedimenti amministrativi o penali, dei quali non si accerta l’esito e la valenza sintomatica, non integra di per sé il presupposto ostativo. Grava sull’Amministrazione l’onere di indicare il mutamento delle circostanze, di fatto e soggettive, che avevano in precedenza indotto al rilascio del titolo. Il diniego che ometta tale valutazione è viziato per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare dal 1978 di licenza di porto di pistola per difesa personale ed esercente attività di investigazione e sicurezza privata, presentava nel 2022 istanza per conseguire nuovamente il titolo, allegando il rischio costante per la propria incolumità connesso alla professione. La Prefettura comunicava preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, richiamando il parere negativo del Comando Provinciale dei Carabinieri, fondato su una serie di procedimenti risalenti nel tempo.

Il ricorrente controdeduceva depositando il certificato dei carichi pendenti, recante dicitura negativa, e la certificazione ex art. 335 cod. proc. pen., parimenti negativa, evidenziando che tutti i procedimenti richiamati erano stati definiti con assoluzione, archiviazione o non doversi procedere. Il diniego veniva comunque emanato. Accolta l’istanza cautelare con ordinanza di riesame, la Prefettura reiterava il rigetto con atto motivato negli stessi termini, avverso il quale il ricorrente proponeva motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il quadro normativo degli artt. 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. n. 773/1931, rilevando che la ratio della disciplina è evitare il rilascio del titolo a soggetti che, per i comportamenti pregressi, denotino scarsa affidabilità nel corretto uso delle armi. Il diniego, tuttavia, esige che i precedenti siano sintomatici di una personalità violenta o di un’inclinazione a risolvere conflittualità con ricorso alle armi, dovendosi operare una prognosi ex ante sull’idoneità del soggetto.

Secondo il consolidato orientamento richiamato — Cons. Stato n. 3199 del 2020, Cons. Stato n. 5129 del 2013, Cons. Stato n. 3527 del 2012, Cons. Stato n. 6568 del 2010, Cons. Stato n. 2450 del 2008, nonché TAR Campania n. 994 del 2017 e TAR Umbria n. 97 del 2017 — l’istanza va vagliata non in astratto ma in concreto, con giudizio di lata discrezionalità volto ad accertare l’affidabilità desunta dalla condotta globalmente considerata. Il pericolo di abuso delle armi deve essere comprovato e richiede una valutazione della personalità che giustifichi il giudizio prognostico di sopravvenuta inaffidabilità.

La discrezionalità amministrativa, osserva il Collegio, va esercitata secondo i principi di trasparenza, razionalità e ragionevolezza, di coerenza dell’agere e di legittimo affidamento. La P.A. non può esimersi dall’indicare, nella motivazione del diniego, il mutamento delle circostanze che l’aveva in precedenza indotta a rilasciare il titolo.

Nel caso concreto i provvedimenti prefettizi, anche all’esito del riesame, hanno motivato il rigetto in modo astratto e generico, senza considerare il pregresso dell’interessato e la sua condizione di sostanziale incensuratezza, al netto dei plurimi procedimenti. Dall’istruttoria non emergono indici sintomatici di personalità violenta, risultando un percorso di vita irreprensibile e connotato di massima affidabilità, anche in ragione del titolo posseduto dal 1978.

Rilevati il travisamento dei fatti, la carenza di istruttoria e di motivazione, il Tribunale accoglie il ricorso principale e i motivi aggiunti e annulla i provvedimenti impugnati. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione dell’opinabilità delle valutazioni oggetto di scrutinio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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