Accertamento analitico-induttivo e prova contraria del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 19586 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile, anche per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva il reddito sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su un elemento unico, purché preciso e grave. Tale potere non esclude che il contribuente possa fornire adeguata prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni, superando i requisiti essenziali della presunzione. In sede di legittimità, è inammissibile il motivo che, sotto lo schermo della violazione di legge, solleciti una rivalutazione degli elementi di fatto riservata al giudice di merito.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava alla ditta individuale “Milanese Cafè di Massa Rita” un avviso di accertamento con cui, con metodo analitico-induttivo, accertava un maggior reddito d’impresa per l’anno d’imposta 2014. La contribuente impugnava l’atto e, dopo la soccombenza in primo grado, proponeva appello.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia accoglieva l’impugnazione, ritenendo che la ricostruzione analitica dei ricavi da somministrazione di caffè operata dalla contribuente, basata sugli scontrini annuali emessi, fosse idonea a far venir meno i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni su cui si fondava l’accertamento. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi; l’intimata non si costituiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 2697 e 2727 cod. civ.. L’Agenzia sosteneva che la ricostruzione dei ricavi operata dal contribuente non potesse da sola inficiare le presunzioni poste a fondamento dell’avviso di accertamento.
La Suprema Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata. I giudici di appello non avevano affatto negato la legittimità dell’accertamento basato su presunzioni, ma avevano ritenuto che le prove contrarie fornite dalla contribuente fossero idonee a superare i requisiti essenziali della presunzione, in conformità al costante orientamento di legittimità secondo cui, in presenza di un accertamento induttivo, il contribuente può sempre dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni, anche attraverso una diversa ricostruzione analitica dei ricavi di un singolo prodotto.
La Corte ha poi chiarito che la censura con cui la ricorrente contestava che la parziale ricostruzione dei ricavi non potesse far venir meno i presupposti dell’accertamento era inammissibile, poiché, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, sollecitava una rivalutazione degli elementi di fatto, di esclusiva pertinenza del giudice di merito.
Quanto al secondo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la Corte ha ribadito che il vizio di omesso esame di un fatto decisivo concerne esclusivamente un fatto storico, principale o secondario, e non già le argomentazioni difensive o gli elementi istruttori. Nel caso di specie, l’Agenzia prospettava in realtà un’inammissibile adesione alle proprie deduzioni difensive circa la valutazione degli elementi presuntivi, non l’omesso esame di un fatto decisivo. Il motivo è stato pertanto dichiarato inammissibile oltre che infondato.
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Nota della Redazione
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