Agevolazione prima casa e residenza anagrafica nel comune dell’immobile (Cass. civ. Sez. V n. 9792 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, il riconoscimento dell’agevolazione per abitazione principale presuppone la residenza anagrafica del possessore nel comune in cui è situato l’immobile assoggettato a imposizione. La circostanza che la sola strada di accesso ricada in un comune diverso da quello di ubicazione dell’immobile non consente di superare il requisito anagrafico, né l’iscrizione può essere disposta d’ufficio dall’ente locale. Le norme agevolative sono di stretta interpretazione e non tollerano applicazione estensiva o analogica.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con cui il comune ha richiesto al contribuente il pagamento dell’IMU relativa all’anno 2015. L’immobile, di proprietà del contribuente, è sito nel comune, ma vi si accede attraverso una strada che ricade nel territorio di altro comune. Il contribuente ha invocato l’agevolazione prima casa, sostenendo la coincidenza tra l’immobile e la propria reale residenza.
La Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado ha confermato la pronuncia di primo grado, ritenendo le norme agevolative suscettibili di interpretazione estensiva. Il comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; il contribuente è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, che definisce abitazione principale l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Il presupposto dell’agevolazione è dunque la residenza anagrafica nel comune di ubicazione dell’immobile. Su questo punto la giurisprudenza di legittimità è unanime, come confermano le pronunce richiamate dalla stessa ordinanza.
Nel caso concreto, il contribuente risultava iscritto all’anagrafe di un comune diverso da quello di ubicazione dell’immobile, circostanza mai contestata e riconosciuta nella sentenza impugnata. Difettavano pertanto i presupposti dell’esenzione. La Corte richiama inoltre l’art. 2 della l. n. 1228 del 1954, che pone a carico del privato l’obbligo di chiedere l’iscrizione anagrafica nel comune di dimora abituale.
Il Collegio esclude che l’iscrizione dovesse essere disposta d’ufficio dall’ente locale, richiamando sul punto un proprio precedente relativo alla medesima questione e a un’abitazione sita nella stessa via. L’iscrizione officiosa non è imposta dal diritto di libera circolazione e soggiorno garantito dall’art. 16 Cost. e dall’art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La Corte corregge infine l’impostazione del giudice di merito: le norme agevolative sono di stretta interpretazione e non ammettono applicazione estensiva o analogica, orientamento condiviso dalla stessa Corte cost. n. 242 del 2017. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la decisione nel merito con rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Le spese del merito sono compensate, quelle di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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