La prescrizione dell’azione risarcitoria decorre dalla percezione del danno con l’ordinaria diligenza (Cass. civ. Sez. 3 n. 17322 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da illecito civile decorre da quando il danneggiato, con l’uso dell’ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell’illecito, del danno e della derivazione causale dell’uno dall’altro. È sufficiente che il danno sia percepibile nei suoi tratti essenziali, pur senza conoscerne il preciso ed esatto ammontare. Il giudice di legittimità non può censurare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
Il Fatto
La società attiva nel settore dei noli da navigazione, poi dichiarata fallita, citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata i presunti autori di condotte distrattive del proprio patrimonio, chiedendone la condanna per indebito arricchimento e, successivamente, per illecito extracontrattuale. Il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo prescritta l’azione, e la Corte d’appello di Napoli confermò la decisione.
Il Fallimento della società propose quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 2043 e 2947 cod. civ., per avere la Corte territoriale fatto decorrere la prescrizione dall’anno 2008 e non dall’anno 2015, quando il liquidatore avrebbe acquisito piena consapevolezza del danno.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso la necessità di rinnovare la notifica nei confronti del litisconsorte non costituito, in quanto il ricorso era destinato a una pronuncia di rigetto per manifesta infondatezza. Il giudice di legittimità ha ribadito che, nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo, la definizione immediata del procedimento prevale sull’integrazione del contraddittorio.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibili le censure, non essendo chiaro se la questione della preclusione della prescrizione fosse stata effettivamente devoluta al giudice di merito. Ha, inoltre, giudicato non implausibile l’ancoraggio della decorrenza della prescrizione all’anno 2008, quando il liquidatore, avendo redatto il bilancio, aveva a disposizione la documentazione contabile da cui risultavano gli accrediti a favore di società estere. Tali elementi, secondo la Corte, rendevano il danno percepibile, se non nel suo esatto ammontare, nei suoi tratti essenziali.
I giudici di legittimità hanno richiamato il principio per cui la prescrizione decorre da quando il danneggiato, con l’ordinaria diligenza, sia in grado di conoscere l’illecito, il danno e il nesso causale, potendosi esigere dal liquidatore una diligenza professionale. Il secondo motivo, volto a censurare la valutazione delle prove, è stato ritenuto infondato, trattandosi di una mera istanza di rivalutazione dei fatti, estranea al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
La Corte ha, infine, dichiarato il ricorso inammissibile anche per non avere il ricorrente attinto le ulteriori ragioni decisorie relative all’azione di arricchimento senza causa, e lo ha rigettato, condannando il Fallimento alla rifusione delle spese di lite in favore dei controricorrenti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.