Inammissibile il ricorso che rimetta in discussione il giudicato sull’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione (Cass. civ. Sez. 3 n. 2697 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non impedisce la produzione dell’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione disciplinato dal combinato disposto degli artt. 2943, primo comma, e 2945, secondo comma, cod. civ., sicché la prescrizione resta sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce quel giudizio. Ne consegue che, quando tale effetto sia stato già affermato con sentenza di legittimità, l’accertamento dell’intervenuta prescrizione del diritto non può essere rimesso in discussione in un successivo giudizio di rinvio, essendo coperto dal giudicato.
Il Fatto
La società, convenuta per il risarcimento dei danni da sinistro stradale, vedeva rigettata la propria domanda in primo grado. Dopo la declaratoria di nullità della notifica dell’atto di citazione e la riassunzione, il tribunale condannava la società al risarcimento, ma la corte di appello dichiarava prescritto il diritto. Con sentenza del 2018, la Cassazione cassava con rinvio, affermando l’operatività dell’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione. In sede di rinvio, la corte rigettava l’appello della società, che ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, con cui la società prospettava la maturazione della prescrizione tra il 1993 e il 2006, attribuendo alla notifica dell’atto di citazione solo un effetto interruttivo istantaneo. L’operatività dell’effetto sospensivo di cui all’art. 2945, secondo comma, cod. civ. era stata già affermata dalla sentenza n. 13070/2018, che aveva cassato la pronuncia di appello; tale accertamento, coperto da giudicato, non può essere rimesso in discussione nel giudizio di rinvio e in quello di legittimità successivo.
La Corte ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, che sollecitava una rivalutazione delle prove testimoniali. La valutazione dell’idoneità delle deposizioni è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo i vizi di motivazione tassativamente previsti.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e alla corresponsione dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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