Danni da fauna selvatica e superamento del giudicato sulla qualificazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 13357 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla pubblica amministrazione a norma dell’art. 2052 cod. civ., atteso che il criterio di imputazione ivi previsto si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o sull’utilizzazione dell’animale. Nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, quale ente titolare della competenza normativa e delle funzioni amministrative di tutela e gestione della fauna selvatica. La qualificazione giuridica della domanda effettuata dal giudice di prime cure non è suscettibile di formare giudicato interno implicito, trattandosi di mera sussunzione della fattispecie concreta nella norma applicabile, risolvibile in base al principio jura novit curia. Ne consegue che la scelta tra l’art. 2052 e l’art. 2043 cod. civ. integra una questione di riparto dell’onere della prova, rimessa al potere ufficioso del giudice in ogni fase del giudizio. In caso di collisione tra veicolo e animale selvatico, il danneggiato è onerato della allegazione e della prova della esatta dinamica dell’incidente, dovendo dimostrare la riconducibilità dell’evento al comportamento dell’animale e la misura dell’eventuale concorso del conducente ai sensi dell’art. 1227, comma 1, cod. civ..
Il Fatto
La vicenda trae origine dal sinistro occorso alla conducente di un’autovettura che, mentre transitava lungo una strada provinciale, collideva con un capriolo immessosi improvvisamente nella sua corsia di marcia. La danneggiata conveniva in giudizio la Regione per sentirla condannare al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € 13.875,14.
Il Tribunale rigettava la domanda, qualificando la fattispecie ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. e ritenendo non provata la colpa dell’ente convenuto. La Corte d’Appello confermava la decisione, argomentando che sulla qualificazione dell’azione, operata in primo grado, si era formato giudicato interno, non essendo stata proposta impugnazione sul punto. Avverso tale sentenza la danneggiata proponeva ricorso per cassazione, censurando l’erronea applicazione dell’art. 2052 cod. civ..
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, richiamando il proprio consolidato orientamento, mutato a partire dalla pronuncia n. 7969 del 2020, secondo cui i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili ai sensi dell’art. 2052 cod. civ. La disposizione, difatti, fonda la responsabilità non su un dovere di custodia, ma sulla proprietà o sull’utilizzazione dell’animale, con la conseguenza che la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, titolare delle funzioni di tutela e gestione del patrimonio faunistico.
Il thema decidendum ha riguardato la possibilità, per il giudice d’appello, di discostarsi dalla qualificazione giuridica adottata in primo grado. Sul punto, la Corte ha precisato che l’individuazione della norma applicabile non attiene alla qualificazione della domanda, la quale resta invariata, ma consiste in una mera operazione di sussunzione della fattispecie concreta, rimessa al potere ufficioso del giudice ex jura novit curia in ogni fase del giudizio. Il giudicato interno non può pertanto formarsi sugli errores in procedendo, né sulla questione del riparto dell’onere della prova, che costituisce l’effetto diretto della scelta del paradigma normativo applicabile.
La Corte ha quindi enunciato il principio, già affermato dalla recente pronuncia n. 2526 del 2026, secondo cui, in caso di incidente tra veicolo e animale, il conducente è onerato della allegazione e della prova della esatta e completa dinamica dell’incidente, in particolare del comportamento dell’animale e della propria condotta di guida, nella loro reciproca correlazione, al fine di stabilire la riconducibilità dell’evento al comportamento dell’animale e la misura dell’eventuale concorso del conducente.
Avendo la Corte territoriale omesso tale indagine, sul presupposto dell’avvenuta formazione del giudicato interno sulla qualificazione, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, per un nuovo esame delle risultanze processuali in applicazione dei principi sopra esposti, con le conseguenti ricadute in tema di riparto dell’onere della prova.
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Nota della Redazione
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