Responsabilità medica contabile: nesso causale non provato e assoluzione del sanitario (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 31 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto derivante da responsabilità medica, il nesso causale tra la condotta del sanitario e l’evento dannoso risarcito dall’azienda sanitaria va accertato con la regola della preponderanza dell’evidenza, o del più probabile che non, e non con quella penalistica della probabilità prossima alla certezza. La colpa grave richiesta dall’art. 1, comma 1, l. n. 20/1994 è colpa in concreto, personale, e non tollera forme di presunzione. Il giudizio contabile è autonomo rispetto a quello civile: la condanna dell’azienda al risarcimento del terzo, pur fondata sulla condotta del dipendente, non vincola il giudice contabile né prova la colpa grave del singolo sanitario. La mancata prova del nesso eziologico impone l’assoluzione del convenuto dall’addebito.
Il Fatto
La Procura regionale ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa per il risarcimento di un danno erariale indiretto di euro 596.661,08, oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia. La somma era stata erogata dall’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale a seguito di una condanna civile riportata per le errate cure prestate a un paziente, deceduto per shock emorragico da sanguinamento addominale riconducibile, secondo la prospettazione attorea, a lesioni provocate dall’intervento effettuato dal convenuto, dirigente medico epatologo.
Con sentenza del Tribunale di Napoli, rimasta inappellata, l’azienda e il sanitario erano stati condannati in solido, sulla base di una consulenza tecnica che aveva ravvisato la colpa grave nella condotta operatoria e nella mancata effettuazione degli accertamenti ecografici successivi. Il medico si è costituito eccependo la nullità dell’atto di citazione e, nel merito, l’assenza dell’elemento soggettivo e del nesso causale, valorizzando l’autonomia del giudizio contabile e la possibile incidenza delle concause successive, tra cui il ritardo diagnostico nel secondo ricovero.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di nullità. L’art. 67, comma 7, c.g.c., come novellato dal d.lgs. n. 114/2019, vieta attività istruttorie dopo l’invito a dedurre, salvo la necessità di compiere accertamenti sugli elementi emersi dalle controdeduzioni o in presenza di situazioni obiettivamente nuove. Tale valutazione è rimessa all’apprezzamento della Procura, che non è vincolata a disporre ulteriori accertamenti e può ritenerli non rilevanti. Quanto all’art. 87 c.g.c., il vincolo di corrispondenza tra invito a dedurre e citazione è dettato a tutela del diritto di difesa e tollera divergenze derivanti dalle stesse controdeduzioni del convenuto, trattandosi di elementi già noti alla difesa.
Sul merito, la Corte ha ribadito la distinzione tra giudizio civile e giudizio contabile. I due giudizi regolano rapporti soggettivamente e oggettivamente diversi e muovono da parametri normativi differenti. L’obbligo risarcitorio civile dell’amministrazione verso i terzi resta giuridicamente autonomo dall’obbligo del funzionario verso l’ente: quest’ultimo, ai sensi dell’art. 1, comma 1, l. n. 20/1994, presuppone una colpa in concreto connotata da gravità, incompatibile con qualsiasi forma di colpa presunta.
Quanto al nesso causale, la Corte ha richiamato il criterio consolidato, condiviso dalle Sezioni Unite contabili, secondo cui nel giudizio giuscontabilistico opera la regola del “più probabile che non”, distinta da quella penalistica della prova oltre il ragionevole dubbio. Pur applicando tale criterio attenuato, il Collegio ha ritenuto non provato il nesso tra la condotta del convenuto e il danno risarcito.
Dalle risultanze della consulenza tecnica e della perizia di parte è emerso, da un lato, che la procedura era indicata per il paziente e non costituiva prestazione di speciale difficoltà per una struttura di alta specializzazione; dall’altro, che le due lesioni epatiche non erano addebitabili a errata conduzione dell’intervento. La complicanza emorragica è apparsa connessa a un problema coagulativo tipico del paziente cirrotico, con esordio oltre ventiquattro ore dall’operazione e dopo le dimissioni: evento eccezionale e non prevedibile in concreto. Il controllo ecografico post-operatorio ipotizzato non risulta previsto da alcuna linea guida né applicato dai centri esperti, e non è provato che indagini ulteriori avrebbero scongiurato il decesso.
La Corte ha poi valorizzato l’assenza del convenuto dalla struttura nei giorni delle dimissioni e del secondo ricovero, nonché il ritardo diagnostico imputabile ad altri sanitari e le disfunzioni organizzative dell’azienda, cui si è aggiunto uno stato settico. Tali cause, da sole, possono aver determinato il decesso. La insussistenza del nesso eziologico ha quindi condotto al rigetto della domanda e all’assoluzione del convenuto, con liquidazione delle spese di difesa a carico dell’amministrazione di appartenenza.
Nota della Redazione
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