Nessun riversamento per utili societari senza prova dell’amministrazione di fatto (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 147 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per violazione del dovere di esclusiva, la qualità di amministratore di fatto di una società commerciale richiede la compresenza di circostanze sintomatiche di un inserimento organico con funzioni direttive in tutte le fasi della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’impresa. Non integrano tale qualità la mera titolarità di una quota maggioritaria del capitale sociale, la presenza nei locali aziendali, l’intrattenimento di rapporti con dipendenti e fornitori e la corrispondenza via posta elettronica, quando difetti la portata dispositiva tipica del rapporto tra chi decide e chi esegue. Ne consegue che, esclusa la prova dell’amministrazione di fatto, gli utili societari distribuiti al dipendente pubblico in quanto socio non possono qualificarsi come compensi da riversare all’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001, restando la domanda risarcitoria non fondata.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio una docente universitaria, prima ricercatrice confermata e poi professoressa associata a tempo pieno presso un ateneo, contestandole di aver svolto nel periodo novembre 2017-2021 attività extra-istituzionali assolutamente incompatibili con il rapporto d’impiego. In particolare, la convenuta sarebbe stata amministratore di fatto di una società commerciale, formalmente amministrata dal coniuge, della quale deteneva l’80% del capitale sociale, e avrebbe percepito compensi non riversati all’amministrazione di appartenenza.
Il danno erariale è stato quantificato in euro 200.000, corrispondenti agli utili distribuiti alla convenuta negli anni 2019 e 2020. La difesa ha contestato la ricostruzione fattuale, eccependo l’inattendibilità delle dichiarazioni rese da soggetti in contenzioso con la società e l’assenza di prove dello svolgimento di attività gestorie, oltre che dei corrispettivi asseritamente percepiti. La causa è stata trattenuta in decisione dopo l’udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’ambito applicativo dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001, richiamando il proprio orientamento secondo cui l’obbligo di riversamento ricomprende anche le attività extra-istituzionali assolutamente incompatibili, dunque non autorizzabili. Il Collegio prende atto della pronuncia delle Sezioni riunite n. 1/QM/2025 del 25 gennaio 2025, che ha invece limitato l’obbligo alle sole ipotesi di incompatibilità relativa, ma sceglie di discostarsene con motivato dissenso, ai sensi dell’art. 17 disp. att. c.g.c., valorizzando argomenti letterali e logico-sistematici e l’orientamento conforme del giudice amministrativo e civile.
Passando al merito, il Collegio respinge le istanze istruttorie, ritenendo la causa matura per la decisione. Circoscrive anzitutto il periodo rilevante: fino ad aprile/maggio 2019 la gestione di fatto della società risulta pacificamente riconducibile a un diverso soggetto, sicché i fatti antecedenti a tale periodo sono irrilevanti.
Gli elementi indiziari residui non raggiungono il grado di verosimiglianza e probabilità richiesto. Le dichiarazioni dei testi non sono gravi né univoche: la presenza della convenuta in azienda, le interlocuzioni con dipendenti e fornitori e la corrispondenza e-mail successiva al 2019 integrano mere interlocuzioni prive della portata dispositiva tipica di chi impartisce disposizioni a chi le esegue. Il Collegio esclude inoltre che l’amministratore di diritto fosse una figura di mera facciata.
Decisivo è il rilievo che la convenuta, titolare dell’80% del capitale sociale, poteva legittimamente indirizzare il management nella veste di socio di larga maggioranza, senza sostituirsi ad esso. Per tali ragioni la domanda risarcitoria è respinta, con condanna dell’amministrazione soccombente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre accessori.
Nota della Redazione
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