Responsabilità medica contabile: nesso causale e riparto del danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 13 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto da errore medico, la transazione stipulata dall’amministrazione con i terzi danneggiati e la sentenza del giudice civile costituiscono fatto storico con valenza meramente indiziaria, non vincolante per il giudice contabile, che resta libero di valutare l’an e il quantum del pregiudizio. La mancata partecipazione dei sanitari al processo civile non ne comprime il diritto di difesa dinanzi alla Corte dei conti. La colpa grave va accertata con riferimento al ruolo effettivamente svolto da ciascun operatore: risponde chi ha partecipato alle scelte sulla procedura di parto e sul monitoraggio, non il primario intervenuto solo nella fase finale. La disciplina anteriore alla legge Gelli-Bianco sul riparto paritario tra struttura e sanitario attiene al danno diretto e al giudizio di rivalsa, non al danno indiretto contabile.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti dell’Umbria ha citato in giudizio tre medici ginecologi, in servizio presso il reparto di ostetricia e ginecologia di un polo ospedaliero, per il danno erariale indiretto derivante dal risarcimento corrisposto dall’azienda sanitaria ai genitori di un neonato riportato alla nascita una grave encefalopatia ipossico-ischemica.
Il pagamento era avvenuto a seguito di una transazione stipulata dall’azienda con i danneggiati, dopo che la sentenza del Tribunale di Terni n. 171 del 3 marzo 2020 aveva accertato la responsabilità dei sanitari. La Procura ha contestato la non corretta gestione del travaglio e del parto, in particolare il deficitario monitoraggio cardiotocografico, la scelta del parto operativo con ventosa e l’incompleta compilazione della cartella clinica, deducendo la colpa grave dei convenuti.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione, rigettandola: gli atti interruttivi costituiti in mora sono tempestivi rispetto alla notificazione dell’invito a dedurre, avvenuta per tutti i medici il 16 settembre 2022.
Quanto alla transazione, i rilievi di abnormità e di interruzione del nesso causale non convincono il collegio. Rientra nella discrezionalità dell’amministrazione transigere per chiudere una lite, con i relativi margini di aleatorietà. La transazione è presupposto e fonte del danno erariale indiretto, ma non ha portata vincolante, secondo l’insegnamento di Sez. II, 17 febbraio 2022 n. 45. Parimenti la sentenza civile e la C.T.U. in quella sede svolta hanno valore indiziario, senza precludere il pieno contraddittorio nel processo contabile.
Nel merito, la gravidanza non poteva ritenersi a basso rischio, per la minaccia di aborto, la positività allo streptococco, la P.R.O.M. e la mutazione in omozigosi di MTHFR. Si imponeva quindi la cardiotocografia continuativa, idonea a rilevare in via oggettiva la sofferenza fetale. Il collegio ritiene non convincente la tesi difensiva sulla scarsa leggibilità dei tracciati: il C.T.U. del processo civile aveva classificato di pessima qualità i tracciati serali, e la cartella clinica risulta priva di annotazioni tra le 13:39 e le 21:00.
La Corte condivide la valutazione del C.T.U. sulla controindicazione del parto operativo con ventosa: dopo ore di travaglio il livello della parte presentata era sceso solo da -2 a -1, e dopo le 20 si sarebbe dovuto procedere diversamente. La sottovalutazione del distress fetale e l’insistenza sul parto con ventosa hanno aggravato la sofferenza del neonato. La mancanza del tracciato non giova ai convenuti, sui quali incombe l’onere di dimostrare la correttezza della condotta.
Quanto alle posizioni individuali, la Corte rigetta la domanda verso il primario, intervenuto solo negli ultimi minuti per estrarre il neonato, senza partecipazione alle scelte sul travaglio. Accerta invece la corresponsabilità parziaria dei due medici che si sono alternati nella gestione del monitoraggio e della procedura. La condanna è ridotta a 80.000,00 euro, per la riconducibilità in minima parte dell’ipossia a eventi ante partum, ma nessuna ulteriore riduzione è ammessa in forza della disciplina anteriore alla legge Gelli-Bianco, che riguarda il danno diretto e non quello indiretto contabile.
Nota della Redazione
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