Responsabilità del tecnico comunale per occupazione sine titulo e danno indiretto (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 12 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale, cui sia demandata la cura degli aspetti tecnico-amministrativi delle procedure espropriative, risponde a titolo di colpa grave per l’inerzia protratta che, impedendo l’adozione del decreto di esproprio nel termine finale del procedimento ablatorio, determina l’occupazione sine titulo del fondo privato e la conseguente condanna del Comune al risarcimento. Il danno così subito dall’ente costituisce danno erariale indiretto risarcibile davanti alla Corte dei conti. La circostanza che il convenuto non sia stato parte del giudizio civile non lede il diritto di difesa, poiché la sentenza civile rileva quale mero presupposto del danno e nel giudizio di responsabilità è ammesso ogni elemento probatorio di confutazione. Nella quantificazione si tiene conto del contributo causale dei soggetti che hanno gestito la vicenda in epoca anteriore e che non sono stati convenuti.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio il responsabile dell’ufficio tecnico di un Comune, contestandogli la mala gestio della procedura acquisitiva di un terreno occupato per la prima volta nel 1979 e mai definitivamente espropriato. Decorsi decenni di occupazione senza titolo e senza indennizzo, i proprietari hanno agito in sede civile e il Tribunale ha condannato il Comune al pagamento di interessi, rivalutazione e spese legali, con un esborso complessivo di 38.836,66 euro.

Il Comune ha riconosciuto il debito fuori bilancio con deliberazione consiliare del 2021, con riserva di rivalsa. La Procura ha dunque chiesto la condanna del tecnico al risarcimento, a titolo di colpa grave, per il danno indiretto subito dall’ente.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto ribadito la sussistenza della propria giurisdizione, richiamando l’orientamento della Cassazione secondo cui non si violano i limiti esterni quando si censurano le modalità di esercizio della scelta amministrativa e non il merito della stessa (Cass. Sez. Un. n. 6462 del 2020; Cass. Sez. Un. n. 9680 del 2019).

Nel respingere l’eccezione di prescrizione, il Collegio ha precisato che il termine quinquennale decorre dall’effettivo esborso del danaro pubblico, coincidente con la liquidazione eseguita in forza della deliberazione consiliare del 2021. La notificazione dell’atto di citazione è risultata pertanto tempestiva rispetto ai mandati di pagamento.

Nel merito, la Corte ha qualificato l’occupazione sine titolo protratta oltre i termini come fonte di pretese risarcitorie e di danno erariale. Ha ricostruito l’evoluzione normativa: dall’occupazione acquisitiva all’introduzione dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, che consente l’acquisizione in sanatoria con efficacia ex nunc. Ha inoltre richiamato il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione, osservando che la deroga prevista per i piccoli Comuni non è stata attivata.

Il tecnico era dunque titolare del compito di curare gli aspetti tecnico-amministrativi delle procedure espropriative. Egli ha espresso parere favorevole a provvedimenti poi annullati dal giudice amministrativo, ha attestato la regolarità dei lavori su terreni ancora privati e, dal 2002 al 2019, ha omesso di assumere gli atti necessari al completamento dell’iter, limitandosi a tentativi conciliativi informali.

Il giudizio controfattuale ha evidenziato che, con una diligente istruttoria, il decreto sarebbe stato adottato entro il termine finale del 2004, evitando il danno successivo. La Corte ha quindi affermato la colpa grave per l’inerzia serbata. Nell’accogliere la domanda, ha però ridotto di un terzo la pretesa, in ragione del contributo causale dei soggetti cessati non convenuti, e ha condannato il tecnico al pagamento di 25.891,11 euro, oltre interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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